Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4164 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16454-2007 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

PARADISO 55, presso lo studio dell’avvocato DELLA CHIESA D’ISASCA

FLAMINIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO NUNZIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio

dell’avvocato MASSANO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato INGANGI ALESSANDRA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2881/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/07/2006, R.G.N. 442/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI NICOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.4 – 14.7.2006 la Corte d’Appello di Napoli, rigettò l’impugnazione proposta avverso la pronuncia di prime cure da S.P. nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (qui di seguito, per brevità, anche Cassa), rilevando che non era provato l’esercizio continuativo dell’attività professionale, da parte dell’appellante e per il periodo 1986 – 1995, attesa la mancata dichiarazione di redditi e la non titolarità della partita Iva, sicchè il periodo di riferimento non poteva essere considerato utile al fine del riconoscimento della pensione di vecchiaia; disattese inoltre, stante la genericità del capitolato, le istanze probatorie svolte dallo S..

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, S.P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L’intimata Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 21 del 1986, art. 22, nonchè vizio di motivazione, deducendo che la legge non pone alcun criterio per accertare la ricorrenza del requisito del continuo esercizio della professione, cosicchè doveva ritenersi l’illegittimità della fissazione, da parte del Comitato dei delegati della Cassa, del criterio dell’avvenuto versamento delle imposte Irpef ed Iva e, al contempo, la continuatività dell’esercizio professionale poteva essere provata anche in altro modo.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 244 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, lamentando la mancata ammissione delle prove orali richieste.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio secondo cui, in relazione all’obbligo inderogabile dell’iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti di versare un contributo personale fisso, dovuto indipendentemente dall’entità del lavoro svolto nel periodo al quale esso si riferisce, la Cassa è tenuta ad erogare le prestazioni previdenziali previste dalla legge per il solo fatto del versamento del contributo medesimo, salva la possibilità di richiedere preventivamente la cancellazione dell’assicurato dall’albo professionale per carenza dei presupposti dell’iscrizione ad esso, non esclude che qualora, alla stregua di elementi univoci, non sia concretamente ravvisabile il requisito dell’esercizio libero professionale rispetto al quale la perdurante iscrizione dell’assicurato alla cassa ed il versamento ad essa del contributo minimo hanno valore di presunzione semplice, la Cassa abbia diritto di sospendere o negare del tutto le erogazioni istituzionali indipendentemente dal versamento del contributo fisso, improduttivo di effetti positivi in ordine al diritto alla pensione, se manchi l’ulteriore requisito dell’esercizio libero professionale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7637/1995).

La L. n. 21 del 1986, art. 22, comma 1, (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti) prevede l’iscrizione obbligatoria alla Cassa dei “dottori commercialisti iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità” e il successivo comma 3 stabilisce che “L’accertamento della sussistenza del requisito dell’esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati…”.

Pertanto è la stessa legge che demanda al Comitato dei delegati la fissazione dei criteri sulla base dei quali accertare il ridetto requisito dell’esercizio continuativo della professione;

coerentemente quindi, avuto riguardo ai criteri fissati dal Comitato, non ricorrenti nella fattispecie, la sentenza impugnata ha reputato l’infondatezza delle pretese dell’odierno ricorrente (cfr, in un caso sostanzialmente analogo, Cass., n. 12239/1999). Il primo motivo va dunque disatteso.

3. In base all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella presente causa, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). Nel caso che ne occupa nel secondo motivo di ricorso sono stati denunciati sia la violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che il vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma il motivo è privo della formulazione tanto del quesito di diritto, quanto del momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali. Ne discende l’inammissibilità del motivo. 4. Il ricorso va dunque rigettato.

Non è luogo a pronunciare sulle spese, attesa l’applicabilità, ratione temporis (il ricorso introduttivo risalendo al 1998), dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alla novella di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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