Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4164 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINO Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4012-2019 R.G. proposto da:

SCEA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

A.M.L., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Sabrina MARIANI presso il cui studio

legale, sito in Roma, alla via Gregorio VII, n. 186, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 24274 del

04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la SCEA s.r.l. propone ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, cui replica l’intimata con controricorso, avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla predetta società contribuente avverso la sfavorevole sentenza della CTR del Lazio n. 182/35/2009 pronunciata nel giudizio di impugnazione di tre avvisi di accertamento e di un atto di contestazione di sanzioni, con cui l’amministrazione finanziaria, contestava alla società contribuente, con riferimento agli anni d’imposta 1998 e 1999, di avere omesso di riportare sul libro degli inventari il bilancio chiuso al 31/12/1998 e di aver contabilizzato costi per operazioni afferenti ad operazioni inesistenti;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di sospensione del giudizio formulata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, terzo periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.

Questa Corte ha reiteratamente affermato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 25519 del 2019; Cass., Sez. 6 – 5, nn. da 28138 a 28144 del 2019, n. 29037 e n. 29038 del 2019) che “in tema di condono fiscale, la richiesta di sospensione ha riguardo alle sole controversie eventualmente definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle nelle quali l’unico rimedio esperibile sia la revocazione (in tal senso Cass. 2750/2012 ha affermato tale principio cli diritto con riferimento al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111; nello stesso senso Cass. 13306/2016; Cass.5969/2018)”.

Venendo al merito, la società ricorrente lamenta che nell’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte, esaminando i primi due motivi di ricorso, li aveva erroneamente ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza “in quanto la ricorrente fa più volte riferimento alla motivazione di un verbale di accertamento che non trascrive nè allega al ricorso, rendendo impossibile al Collegio qualsiasi apprezzamento al riguardo”, nonostante il processo verbale di constatazione della G.d.F. fosse stato allegato “agli avvisi di accertamento prodotti al documento 3 del fascicolo di parte del giudizio RG 1848/11” nonchè uno stralcio dello stesso, “nello stesso ricorso introduttivo del ricorso in cassazione alle pagine da 53 alla 59” (ricorso per revocazione, pag. 2).

Il ricorso è manifestamente inammissibile.

In esso, infatti, vengono del tutto trascurati o male intesi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4. Invero tale ipotesi sussiste se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi, tra molte, Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016). Pertanto in generale l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (così in motivazione, Cass., n. 14656 del 2017).

Si è quindi affermato che “In tema di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, richiamato nel processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, deve ritenersi affetta da errore di fatto la pronuncia che, in modo evidente e immediatamente rilevabile, si fondi su una svista percettiva di carattere decisivo sull’intero oggetto del contendere” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7617 del 28/03/2018, Rv. 647693).

Ciò posto, osserva il Collegio che nella decisione di questa Corte impugnata per revocazione, con riferimento ai primi due motivi di ricorso per cassazione proposti dalla società contribuente, si legge: “4. i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, non si sottraggono ai medesimi rilievi di inammissibilità; 4.1. in primo luogo, nell’ambito della loro esposizione, la ricorrente sostiene le doglianze formulate con argomenti unitariamente esposti; orbene, come già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18021 del 14/09/2016; Cass. n. 21611 del 20/09/2013) sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che non si limitano a prospettare una pluralità di profili relativi ad una questione, ma addirittura prospettano una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate; le formulazioni della specie costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito); dall’altro, ammetterne l’ammissibilità significherebbe affidare alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure; 4.2. secondariamente, e in ogni caso, entrambi i motivi peccano di autosufficienza in quanto la ricorrente fa più volte riferimento alla motivazione di un verbale di accertamento che non trascrive nè allega al ricorso, rendendo impossibile al Collegio qualsiasi apprezzamento al riguardo”.

Dal contenuto motivazionale dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione, sopra trascritto, si desume chiaramente che la statuizione di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso è fondata su una duplice ratio decidendi, quella di impropria commistione di censure tra loro eterogenee, e, “secondariamente”, quella di difetto di autosufficienza per omessa riproduzione o allegazione del p.v.c. della G.d.F..

E’ quindi evidente che l’errore imputato al giudice di legittimità, anche ove effettivamente esistente, non è nè essenziale nè decisivo, giacchè anche senza quell’errore non muterebbe l’esito del giudizio, che resterebbe di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso per la rilevata mescolanza dei mezzi di cassazione così come dedotti dalla ricorrente.

In sintesi, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA