Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4164 del 17/02/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4164
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1176-2015 proposto da:
B.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo
studio dell’Avvocato CORRADO MORRONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato MARCO GAVELLI giusta procura speciale estesa in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIA
TERESA BARBANTINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato FIORENZA
SOLAINI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 950/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/058/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale De Augustinis Umberto, che ha chiesto il
rinnovo della notifica nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Riscossione, quale successore ex lege di Equitalia;
Fatto
RILEVATO
che:
B.A.M. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto l’appello proposto da Equitalia avverso la sentenza n. 353/1/20140 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso intimazioni di pagamento di somme dovute per tributi vari (IVA, IRPEF, IRAP, diritti comunali, tasse automobilistiche);
il Concessionario resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. il difensore della ricorrente, munito di procura speciale, premesso che la contribuente aveva definito in via agevolata il debito fiscale tramite “rottamazione” di cui alla L. n. 145 del 2018, art. 1, commi 184 e 185, ha depositato rinuncia al ricorso debitamente notificata alle controparti;
1.2. il ricorso va, pertanto, dichiarato estinto con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali stante la definizione agevolata della controversia;
1.3. non ricorrono, invece, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo”, atteso che, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass., nn. 31732/2018, 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte estingue il ricorso; compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021