Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4164 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.16/02/2017), n. 4164
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso regolamento di competenza d’ufficio proposto dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza depositata il
13/07/2016 emessa sul procedimento iscritto al n. R.G. 10618/2010,
proposto da:
D.C.A.;
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
S.C.C.I. – SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. S.P.A.;
– ricorrenti –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Gianfranco
Servello che, visti gli artt. 45 e 47 c.p.c., chiede che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del conflitto di
competenza proposto con l’ordinanza indicata in premessa, dichiari
la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della presente ordinanza;
rilevato:
che il Tribunale di Santa Maria C.V., con ordinanza emessa il 13.7.2016, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza avverso la sentenza emessa il 25.3.2010 con la quale il giudice del lavoro del tribunale di Napoli aveva declinato la propria competenza a conoscere della opposizione a cartella esattoriale aventi ad oggetto contributi IVS alla gestione commercianti, proposta da D.C.A. nei confronti dell’INPS e di Equitalia Polis s.p..a.; che la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice del Lavoro di Napoli era stata fondata sul disposto dell’art. 444 c.p.c., comma 3, a mente del quale per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale in funzione del giudice del lavoro in cui ha sede l’ufficio dell’ente; che il PG ha concluso per la competenza del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro;
che la istanza di regolamento deve essere definita alla luce del consolidato orientamento di questa Corte la quale ha ripetutamente affermato che “La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo nad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma 8 come modificato dall’art. 86 cit.), il quale per le controversie relative agli obblighi dei “datori di lavoro” prevede la competenza territoriale del tribunale in cui ha sede l’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1″ (Cass. ord. nn. 23690 e 10581 del 2016, n. 23141 del 2011, n. 13954 del 2006, nn. 20829 e 11646, del 2004, nn. 18013 e 12380 del 2003);
che a tanto consegue l’affermazione della competenza per territorio del Giudice del lavoro del tribunale di Napoli, nella cui circoscrizione, per come pacifico, è residente l’opponente D.C.;
che, versandosi in ipotesi di regolamento d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva, non si fa luogo al regolamento delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara la competenza per territorio del giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017