Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4163 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4163
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.R.G., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avv. TAFURI VINCENZO e Antonio
Tafuri, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Massimo
Maretto in Roma, via degli Scipioni, n. 32;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, e GEST LINE
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Ischia in data 30 novembre
2005;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso, conclusioni alle quali si è
riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale
Dott. Pierfelice Pratis.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con ricorso depositato il 16 luglio 2004 L.R.G. ha proposto opposizione alla cartella di pagamento (OMISSIS), notificatale in data 18 giugno 2004, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 831,50 per violazioni al codice della strada;
che, disposta la comparizione delle parti ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, l’Amministrazione opposta – il Comune di Ischia – provvedeva ad inviare la documentazione prescritta;
che l’adito Giudice di pace di Ischia, con sentenza depositata il 30 novembre 2005, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda;
che, a tal fine, il Giudice di pace ha rilevato, alla luce della documentazione prodotta, che non era stata proposta nel termine previsto dalla normativa opposizione “alla sanzione amministrativa posta a fondamento della suddetta cartella di pagamento, ovvero al verbale di accertamento di infrazione al codice della strada che risulta essere stato ritualmente notificato”;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la L.R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 dicembre 2006, sulla base di un motivo;
che gli intimati indicati in epigrafe – il Comune di Ischia e la Gest Line s.p.a. – non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico mezzo (nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 1, ed all’art. 205 C.d.S.) la ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia dichiarato l’inammissibilità per tardività della domanda, nonostante l’opposizione sia stata proposta ritualmente nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
che il motivo non coglie nel segno;
che il Giudice di pace ha dichiarato l’inammissibilità della domanda non già perchè l’opposizione alla cartella esattoriale era stata proposta tardivamente, ma perchè non era stata preceduta da una tempestiva opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada ritualmente notificato, di talchè all’opposizione a cartella non poteva essere assegnata alcuna funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte ben avrebbe potuto a suo tempo esperire;
che la ricorrente non censura questa ratio decidendi, sicchè il motivo è inammissibile;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010