Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4163 del 21/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 21/02/2018, (ud. 24/10/2017, dep.21/02/2018),  n. 4163

Fatto

 

1. con ricorso notificato il 15.11.2005 la Casa di ospitalità “Collereale”, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ha impugnato cartella di pagamento notificatale dal concessionario Serit s.p.a., avente ad oggetto somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Unico/2002 per il periodo di imposta 2001 (che indicava redditi da fabbricati derivanti dalla locazione di 34 unità immobiliari e redditi agrari e dominicali) per omesso versamento I.r.pe.g. oltre sanzioni e accessori, sostenendo la violazione degli artt. 88 e 111 T.U.I.R. in quanto, stante la natura pubblica e il perseguimento di fini di assistenza e beneficenza senza lucro, la ricorrente avrebbe diritto a fruire dell’esclusione dalla tassazione;

2. con sentenza depositata il 10/10/2006 la Commissione tributaria provinciale di Messina ha accolto il ricorso e annullato l’iscrizione a ruolo;

3. adita dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sez. staccata di Messina con sentenza depositata il 1/7/2014 ha accolto l’appello e confermato la legittimità della cartella;

4. per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso la contribuente, su tre motivi illustrati da memoria, rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la parte contribuente deduce vizio di ultrapetizione in relazione all’art. 112 c.p.c., lamentando che mentre l’appellante aveva sostenuto con l’impugnazione doversi riformare la sentenza di primo grado perchè l’ente svolgeva attività commerciale, i giudici d’appello avevano accolto il gravame reputando lo svolgimento da parte dell’ente di attività assistenziale ma in mancanza della strumentalità diretta dell’attività di gestione di fabbricati e terreni rispetto ai fini istituzionali;

1.1. il motivo è infondato; giudice di merito ha invero il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione, incontrando il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto; in relazione a ciò il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); nel caso di specie risulta dall’esame del ricorso in prime cure, consentito dalla natura del motivo di impugnazione, che la parte contribuente aveva sostenuto di essere esente ex art. 88 T.U.I.R. in quanto ente pubblico, mentre dall’atto di appello emerge anche la richiesta di esaminare la strumentalità diretta e immediata dell’attività (p. 2); in tale quadro, diverso dunque da quanto rappresentato nel ricorso per cassazione, emerge poi dalla sentenza impugnata che, interpretando la domanda e apprezzandone ampiezza e contenuto con un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, la commissione regionale ha qualificato la natura giuridica dell’ente, applicando la disciplina più acconcia per desumere la fondatezza dell’appello; in tale situazione, deve escludersi il vizio denunciato stante la coerenza della conclusione raggiunta con il tenore dell’appello, onde il giudice non ha interferito nel potere dispositivo delle parti, lasciando inalterati i fatti costitutivi della pretesa; la commissione si è, in definitiva, limitata ad un apprezzamento giuridico nell’ambito del compito ad essa istituzionalmente spettante (iura novit curia);

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto altro profilo (richiamando altresì in rubrica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5); nel rilevare d’ufficio l’inquadramento anzidetto dell’ente, secondo la ricorrente la commissione avrebbe dovuto almeno considerare l’ammissione all’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 lett. a) e la disapplicazione delle sanzioni amministrative con l’esimente del D.P.R. n. 472 del 1997, art. 6 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8;

2.1. il motivo è inammissibile; con esso la ricorrente, lungi dall’individuare una violazione di legge processuale, per quanto sopra detto in riferimento al primo motivo insussistente, si limita a indicare delle asserite conseguenze sfavorevoli dell’applicazione del regime normativo applicabile alla fattispecie, peraltro in dipendenza di scelte dalla stessa parte non effettuate (di avvalersi della riduzione a un mezzo dell’imposta per le istituzioni di assistenza; nonchè di corrispondere l’imposta e così evitare la sanzione);

2.2. solo per completezza, dunque, può rilevarsi come la giurisprudenza abbia costantemente ritenuto: – che l’onere di allegazione della ricorrenza degli elementi per l’applicabilità dell’esimente dell’errore gravi sul contribuente; – che – diversamente da quanto ritiene la parte ricorrente – va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente in questione; – e, di conseguenza, che non sia consentita censura per la mancata pronuncia d’ufficio (v. Cass. n. 22890 del 25/10/2006, n. 4031 del 14/03/2012, n. 440 del 14/01/2015); tanto a tacere del fatto che pacificamente la condizione d’inevitabile “incertezza normativa” sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, dedotta nel caso di specie, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (cfr. ad es. Cass. n. 13076 del 24/06/2015);

3. con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 108 del T.U.I.R. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, lamentando l’erroneità della decisione della commissione regionale in quanto:

a) mancherebbe nel caso di specie una specifica tassazione del reddito fondiario, non contemplata nella cartella in esame;

b) a fronte del disposto dell’art. 88, comma 2 cit. per cui non costituisce esercizio di attività commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, nonchè l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici esclusivamente istituiti a tal fine, la commissione regionale avrebbe ingiustamente disconosciuto l’applicabilità dell’esenzione; peraltro, la gestione vincolata per statuto delle rendite, con trasporto all’esercizio successivo, non farebbe assumere comunque ai proventi da locazione la natura di reddito;

c) sarebbe stata comunque necessaria una motivazione all’interno della cartella di pagamento;

d) per altre annualità sentenze di merito divenute definitive avrebbero riconosciuto l’esenzione;

3.1. il motivo è nel suo complesso infondato;

3.2. in ordine ai profili sub a) e c), si deve richiamare che la cartella ha ad oggetto somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Unico/2002 per il periodo di imposta 2001 (che indicava redditi da fabbricati derivanti dalla locazione di 34 unità immobiliari e redditi agrari e dominicali); posto che trattasi quindi di attività di riscossione derivante dalla stessa dichiarazione dell’ente contribuente, restano prive di fondamento le doglianze in ordine alla necessità di una “tassazione specifica” e a un ulteriore obbligo di motivazione; tanto – in mancanza di indicazioni in ricorso circa l’essere stati sollevati specificamente nei gradi di merito profili critici sulla motivazione quale quello in esame – esime questa corte da ulteriore disamina in termini di inammissibilità;

3.3. in ordine al profilo sub c), la parte ricorrente – quand’anche possegga il requisito soggettivo per l’applicazione della norma agevolativa della lett. b) dell’art. 88 T.U.I.R. ratione temporis vigente (“enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine”; è noto che per le I.p.a.b. la natura pubblica non è necessitata e va accertata caso per caso: Cass. sez U n. 1151 del 27/01/2012, n. 10365 del 06/05/2009, n. 28537 del 02/12/2008, n. 13666 del 18/09/2002, n. 11564 del 03/12/1990) – omette di rilevare la necessità anche del requisito oggettivo imposto dalla norma, relativo all’esenzione solo per l'”esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie”; nel caso di specie, trattandosi di rendite da locazioni o terreni, l’imposta non ha colpito le attività assistenziali ma quelle diverse, produttrici di redditi da tenersi distinti ex art. 108 cit.; è corretta dunque la statuizione della commissione regionale, dovendo anche ritenersi che l’esenzione non possa comunque conseguire al fatto che i proventi in parola siano per statuto reimpiegati per supportare le attività assistenziali;

3.4. in argomento, dunque, va data continuità alla giurisprudenza di questa corte, richiamata anche dalla commissione regionale (v. ad es. Cass. n. 28176 del 26/11/2008, n. 28023 del 30/12/2009 e n. 9718 del 13/05/2015), per la quale, posto che del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 2 – nel testo vigente ratione temporis, prima che il D.Lgs. n. 344 del 2003, trasfondesse le relative disposizioni nell’art. 74 – dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale, il reddito fondiario (da terreni e fabbricati) degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la “trasformazione” in reddito d’impresa del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 40, comma 1, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del D.P.R. citato (ove pure è riferimento allo svolgimento di attività in conformità alle finalità istituzionali);

3.5. più specificamente, in ordine alla deduzione della ricorrente circa il vincolo statutario di riporto a nuovo delle rendite, che farebbe sì che il reddito fondiario (da terreni e fabbricati), pur a fronte della locazione a terzi dei cespiti, dovrebbe ritenersi non tassabile, deve rilevarsi come tale interpretazione dell’art. 88, comma 2 cit. sia in contrasto con il tenore della norma, altro essendo l’utilizzazione degli immobili per l'”esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie”, altro il destinare le rendite – conseguite attraverso negozi di diritto privato – al raggiungimento degli scopi istituzionali, posto che nel primo caso si realizza il presupposto dell’agevolazione (l’immobile è direttamente utilizzato per l’esercizio dell’attività di interesse pubblico), nel secondo caso esso non si realizza, verificandosi una diversa fattispecie di percezione (e non di diretta fruizione) di ricchezza da parte dell’ente, successivamente ed eventualmente soltanto destinata a realizzare scopi istituzionali; tale esegesi soltanto è conforme al criterio per cui le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione (atteso che l’interpretazione fornita dalla commissione regionale va oltre il tenore letterale della norma) e coerente anche con la lettera dell’art. 108 cit., che distingue tra reddito degli enti non commerciali sottoposti a imposizione (tra i quali quelli fondiari) e quelli esenti;

3.6. in ordine, infine, alla deduzione sub d) relativa alla presunta esistenza di un giudicato circa la spettanza dell’agevolazione, anch’essa è infondata; invero – richiamandosi che secondo la giurisprudenza (v. ad es. Cass. n. 23032 del 11/11/2015 e n. 18923 del 16/09/2011) la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili – è evidente come, nel caso di specie, la fattispecie della destinazione diretta o indiretta di immobili a uso di assistenza è un dato che, per sua natura, è destinato a modificarsi nel tempo, potendo essere o meno sussistente; per cui, a prescindere dal se in concreto la destinazione sia o non sia variata, non può ritenersi che sussista giudicato;

4. dovendosi rigettare il ricorso per cassazione, possono tuttavia compensarsi le spese, trattandosi di questione che, al momento della proposizione del ricorso originario non aveva ricevuto sufficiente trattazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

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