Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4163 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINO Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29823-2018 R.G. proposto da:

B.E., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Alessandro FUSILLO, presso il cui studio

legale sito in Roma, al viale delle Milizie, n. 22, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1512/01/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), del convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di liquidazione con il quale applicava la tassazione in misura proporzionale, ai fini dell’imposta di successione e donazione e ai fini dell’imposta ipotecaria e catastale, all’atto con il quale la disponente W.F.I., con il ministero del notaio B.E., aveva conferito al Trust “(OMISSIS)” i beni immobili di proprietà della medesima perchè ne fossero beneficiari, al termine finale di durata del trust stesso, per il 50 per cento gli affini del marito e, per la restante quota, terze persone.

L’impugnazione del predetto atto impositivo proposto dal notaio Becchetti sortiva esito positivo dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma ma la CTR, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello dell’Ufficio sostenendo che l’atto di costituzione del trust, avendo effetto traslativo dei beni dal disponente al trustee, andava assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.

Avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente con due motivi, cui non replica l’intimata.

I motivi di ricorso, con cui sono dedotti la violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286 del 2006, nonchè art. 12 preleggi, comma 1, e D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, (primo motivo) e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1,2 e 10, (secondo motivo), sono fondati e vanno accolti.

Al riguardo rileva il Collegio che nella giurisprudenza di questa Corte, nonostante qualche non recente pronuncia di senso contrario (Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015), è prevalso l’orientamento, che può dirsi ormai consolidato e comunque più persuasivo (“così da dover essere qui recepita a composizione di un contrasto che può sul punto dirsi, anche in ragione delle altre decisioni di cui si darà conto, ormai soltanto diacronico” – v., in motivazione, Cass. n. 16701 del 2019, peraltro pronunciata tra le stesse odierne parti), in base al quale, “Poichè ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989, (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito nè dall’atto istitutivo del “trust”, nè da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trastee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16699 del 21/06/2019, Rv. 654688; conf. anche Cass. n. 16701/2019, n. 16702/2019, n. 16703/2019 e n. 16704/2019, pronunciate tra le stesse parti).

Tale orientamento giurisprudenziale è stato ribadito, con dovizia di argomentazioni, da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19167 del 17/07/2019 (Rv. 654709 – 01), così massimata: “In tema di “trust”, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006), anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.”.

E’ ben vero che non tutti gli atti di costituzione di trust sono assoggettabili di per sè soli alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, dovendosi al riguardo verificare se sin dall’istituzione del “trust” si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal “trustee” al beneficiario. In tal caso, infatti, l’atto è soggetto a tassazione in misura proporzionale. In tal senso questa Corte si è pronunciata già in Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31445 del 05/12/2018, Rv. 652134, affermando che, “Poichè l’imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall’istituzione del “trust” si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal “trustee” al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro”). Così avviene, ad esempio, in ipotesi di trust c.d. liquidatorio, ossia quando i contraenti vogliono il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il reale arricchimento del beneficiario (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13626 del 30/05/2018).

Iporesi, quest’ultima, però non ricorrente nel caso di specie, per come risulta dalla stessa sentenza impugnata, in cui si si dà atto che è lo stesso ufficio finanziario a qualificare l’atto “quale atto di costituzione di vincoli di destinazione” in favore del trustee e con beneficiari finali terzi soggetti, con la conseguenza che in accoglimento del ricorso del contribuente, va cassata la sentenza impugnata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e conseguente annullamento dell’atto impositivo impugnato.

L’esistenza di un contrasto di giurisprudenza nell’orientamento della Corte in materia solo recentemente composto giustifica la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio e di quelle dei giudizi di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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