Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4162 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4162 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 23751-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COPPI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI
ALFREDO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO
LEONARDO DERAMO, ENRICO DE METRIO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2009 della COMM.TRIB.REG.91.a

ALIE.
di BARI, depositata il 13/11/2009;

Data pubblicazione: 21/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE SABATO.

24.10.2017 n. 12 n.r.g. 23751-10 ORD TRIB

Rilevato che:

seguito di mancato riscontro a istanza di accertamento per adesione
presentata il 21/12/2005, la Coppi s.r.l. a socio unico ha impugnato
avviso di accertamento ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 600 del 1973
con cui l’Agenzia delle entrate, sulla scorta di un p.v.c. redatto in data
30/9/99 dalla polizia tributaria di Bari, ha recuperato a tassazione per
i.r.pe.g. e i.lo.r. costi indeducibili per l’anno di imposta 1997 a seguito
del rinvenimento presso un centro di intermediazione di uve in
Barletta di documentazione extracontabile relativa a cessioni,
apparentemente destinate ad altro soggetto (Co.Puglie s.r.I.) ma in
effetti volte a favore della ditta individuale Coppi Michele, di uva da
tavola di cui è vietata la vinificazione, nonché a seguito
dell’acclaramento della successiva lavorazione e rivendita come
mosto alla Coppi s.r.I.;
2. accolto parzialmente il ricorso da parte della commissione
tributaria provinciale, adìta dalla contribuente con sentenza
depositata il 13/11/2009 la commissione tributaria regionale di Bari
ha accolto l’appello e per l’effetto ha dichiarato l’illegittimità in toto
dell’avviso di accertamento;

1. con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Bari, a

3. per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso
per cassazione l’Agenzia, su tre motivi, rispetto al quale il
contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

1. con il primo motivo l’Agenzia, deducendo violazione dell’art. 75
t.u.i.r. e dell’art. 19 del d.p.r. n. 633 del 1972, lamenta che la
statuizione della commissione regionale (nella parte in cui afferma
che «la fittizietà degli acquisti non sussiste in quanto non viene
messo in dubbio dai verificatori e dall’ufficio accertatore che essi
siano stati fatti né che abbiano avuto un valore diverso da quello
indicato» e che «il costo di acquisto … non può … essere disatteso
finché non sia dimostrata la falsità delle relative fatture») non faccia
applicazione del principio per cui sono operazioni inesistenti anche
quelle per le quali le fatture emesse sono relative a un prodotto non
acquistato e non consegnato (uva da vino), essendo la espressione in
fattura difforme dalla realtà commerciale (uva da tavola);
2. con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo sotto altro profilo
ancora violazione dell’art. 75 t.u.i.r., lamenta che la statuizione della
commissione regionale (nella parte in cui afferma «in tanto è stato
possibile realizzare i ricavi in quanto si sono sostenuti costi di
acquisto delle materie prime …; non è possibile disconoscere tali costi

2

Considerato che:

poiché essi hanno comunque concorso alla produzione dei beni
venduti che hanno reso possibile il realizzo dei ricavi») non avrebbe
considerato che è consentito all’ufficio, a fronte di operazioni
inesistenti, rettificare i soli costi, senza abbattere i maggiori ricavi;

dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 75 t.u.i.r., censura la sentenza della
commissione regionale (nella parte in cui afferma che «il costo di
acquisto per quella materia prima non può arbitrariamente essere
disatteso finché non sia dimostrata la falsità delle relative fatture»),
in quanto la fatturazione in parola, da qualificarsi come relativa a
operazione soggettivamente inesistente (inesistenza da dimostrarsi
con onere a carico dell’ufficio) e non come contenente indicazioni
inesatte, era da ricollegarsi a prestazione proveniente da soggetto
diverso da quello figurante sulla fattura, trattandosi di falso
documentale penalmente rilevante, essendo il costo indeducibile solo
a fronte della mancata consapevolezza (da dimostrarsi dal
contribuente, con prova invece mancata) della diversità tra il
soggetto effettivamente cedente e quello indicato nel documento, a
fronte dell’emersione della circostanza, da cui si traggono presunzioni
idonee, che la Co.Puglie s.r.l. è collocata attigua alla Coppi s.r.l. e
amministrata dal cognato del signor Coppi; stante la mancata
dimostrazione dell’estraneità del contribuente alla frode, i costi

3

3. con il terzo motivo, infine, l’Agenzia, deducendo violazione

avrebbero dovuto dunque da parte della commissione regionale
considerarsi indeducibili, ciò che erroneamente era stato negato;
4. i tre motivi, strettamente connessi già nella loro formulazione,
vanno trattati congiuntamente e accolti;

questa corte (cfr. ad es. da ultimo Cass. n. 5406 del 18/3/2016 e n.
17290 13/7/2017, cui si rinvia anche per richiami) per cui qualora
l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita
considerazione quali costi ai fini sia dell’i.v.a. che dell’i.r.pe.g. di quelli
portati da fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all’ufficio
fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura,
non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere
tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche
indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla
conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da
parte del cessionario/committente che richiede la detrazione o
deduzione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte
legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile e la sua
mancanza di consapevolezza di partecipare a un’operazione
fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale
delle scritture o delle evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si
tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (la possibilità della
contestazione a fronte di fatture formalmente regolari esclude

a

4

5. al riguardo, va data continuità all’orientamento costante di

fortiori la rilevanza delle deduzioni svolte in memoria dalla parte
controricorrente anche con richiami alla giurisprudenza della corte di
giustizia UE, ad es. la sentenza 15 settembre 2015 in cause C-516 e
518/2014 – Barlis ecc. – in tema di possibilità di riconoscere la

all’articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva i.v.a., laddove tali autorità
dispongano di tutte le informazioni necessarie per accertare i requisiti
sostanziali). L’amministrazione può fornire la prova anche mediante
presunzioni (come espressamente prevede, per l’i.v.a., il d.p.r. n. 633
del 1972, art. 54, secondo comma e, per le imposte dirette, il d.p.r.
n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d);
6. in tale quadro il giudice tributario di merito, investito della
controversia avente a oggetto l’atto impositivo, in applicazione dei
predetti principi, avrebbe dovuto dapprima valutare la sussistenza dei
caratteri di gravità, precisione e concordanza degli indizi motivanti
l’atto medesimo, esaminandoli sia singolarmente sia nel loro
complesso ed esponendo adeguatamente l’esito di tale giudizio;
successivamente avrebbe dovuto valutare gli elementi probatori a
discarico offerti dalla contribuente; sotto questo aspetto, in via
esemplificativa, possono essere valorizzati nel quadro probatorio,
secondo le indicazioni della giurisprudenza, una serie di circostanze
quali quelle sottolineate dall’avvocatura erariale nel ricorso, e che
compete al giudice del merito apprezzare; a fronte di tale quadro

5

detrazione a fini i.v.a. di fattura che non soddisfi i requisiti di cui

dovrà il contribuente poi provare, in applicazione di principi ordinari
sull’onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 cod.
civ.), di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del
bene o della prestazione fosse non il fatturante, ma altri, dovendosi

dei costi;
7.

nel caso in esame, invece, la commissione regionale ha

trascurato di considerare in modo puntuale i molti elementi
prospettati dall’amministrazione, senza dar conto – attraverso le
formule assertive sopra riportate non coerenti con i principi in tema di
impossibilità di considerare ai fini di che trattasi i costi da operazioni
soggettivamente inesistenti – del corretto riparto dell’onere della
prova;
8. ricavandosi da quanto innanzi la fondatezza del primo e del
terzo motivo, unitariamente considerati, stante l’acclarata violazione
dei principi in tema di tipologia delle operazioni inesistenti e relativo
riparto dell’onere della prova, in ordine al secondo motivo va ribadito
il principio di non deducibilità dei costi e non detraibilità dell’imposta
conseguenziale, nelle ipotesi sopra descritte (cfr. da ultimo Cass.
citt.), per cui anche tale motivo è fondato;
9.

la sentenza impugnata va cassata e va rinviata alla

commissione tributaria regionale della Puglia in Bari per il riesame

6

altrimenti negare il diritto alla detrazione dell’i.v.a. e alla deduzione

alla luce dei principi prima espressi, oltre che per la statuizione sulle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia

spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, in data 24 ottobre 2017.
Il presidente

kits< (A. Greco) alla commissione tributaria regionale della Puglia in Bari, anche per le

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