Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4162 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4162 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 25866-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PACE DOMENICO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 62/2008 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata il 02/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 21/02/2014

udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pace Domenico, quale erede di Salvatore Giovanna, proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Potenza
avverso il provvedimento con il quale il Centro Operativo di Pescara aveva revocato il credito di
imposta ex art. 4 L. 449/ 97, precedentemente autorizzato -in favore della ditta Salvatore Giovanna- a
seguito dell’incremento, pari a tre unità lavorative, del livello occupazionale esistente; siffatta revoca
lavoratori, non aveva mantenuto detto livello nel periodo agevolato (un lavoratore era stato licenziato
e gli altri due, essendo venute meno le condizioni per la continuazione del rapporto, si erano dimessi,).
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva che la riduzione del livello occupazionale era stata
causata da “forza maggiore”, e precisamente da una grave forma tumorale che, dopo tre interventi
chirurgici, aveva causato la morte della Salvatore.
L’adita CTP accoglieva il ricorso.
Con sentenza depositata il 2-10-2008 la CTR Basilicata rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare la
CTR rilevava, in conformità con la circolare del Ministero delle Finanze n. 219/E del 18-9-1998, che
l’ipotesi di riduzione del personale comportante ex L. 449/1997 la revoca del credito di imposta fosse
solo e soltanto quella dipendente dalla volontà del datore di lavoro.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un
motivo; il contribuente non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 L. 449/97 e dell’art. 8 D.M. 3-8-1998 nonché dell’art. 6 d.lgs 472/1997, rilevava
che, ai sensi delle dette disposizion e in conformità della ratio della legge (avente finalità di incremento
dell’occupazione), tra i presupposti indefettibili ai fini della concessione dell’agevolazione in questione
vi era il mantenimento del livello di occupazione raggiunto nel corso del periodo agevolato, con
conseguente revoca (in caso contrario) del credito concesso; nessuna ipotesi di esclusione di detta
revoca era, invece, prevista con riferimento a particolari circostanze afferenti il lavoratore o il datore
di lavoro ovvero all’imputabilità o meno della causa di riduzione del livello occupazionale; nessun
valore vincolante poteva essere attribuito, al proposito, alla circolare 219/E del Ministero delle
Finanze, avente efficacia meramente interna alla P.A..
Il motivo è fondato.

era stata determinata dall’accertata circostanza che il contribuente, dopo l’avvenuta assunzione di tre

Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, “in tema di credito d’imposta riconosciuto
per l’incremento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, secondo i requisiti e per l’ambito
territoriale di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la relativa revoca, connessa alla
riduzione del livello occupazionale raggiunto, è legittima ed opera in modo obiettivo, cioè anche se tale
riduzione sia indipendente dalla volontà del datore di lavoro … e salvo che si verifichi la reintegrazione
da parte dell’impresa del precedente livello degli occupati” (Cass. 8736/2013; v. anche 23769/2013 e
4933/2013).

espressamente l’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento al
mantenimento, nel periodo agevolato, del livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni; di
conseguenza, atteso il tenore letterale e l’indubbia ratio della norma, costituita dall’incentivazione alla
stabile occupazione in particolari aree del territorio, rimane, come detto, del tutto indifferente, ai fini
della decadenza dal credito di imposta, la circostanza che i rapporti di lavoro così instaurati siano
cessati per fatti non imputabili alla volontà del datore di lavoro.
Nessuna rilevanza in senso contrario può, invece, essere attribuita alla richiamata Circolare, non
essendo essa fonte di diritto ma atto unilaterale della P.A., destinato ad indirizzare e disciplinare in
modo uniforme l’attività dei propri organi (conf. Cass. 23769/82013 e Cass. 2850/2012).
La CTR, ritenendo che la riduzione del personale si era verificata per causa di forza maggiore, e quindi
per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore, ed affermando, quindi, per tale motivo,
l’illegittimità della disposta revoca del credito d’imposta, non ha fatto corretto uso di tale principio,
sicchè la gravata sentenza va cassata.
Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa -ex art. 384 cpc- va decisa nel
merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
In considerazione della peculiafità della causa di riduzione del personale, si ritiene sussistano giusti
motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo
proposto dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative a tutti i gradi del
giudizio.
Così deciso in Roma in data30-10-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

Nello specifico va, infatti, evidenziato che la L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 5, lett. c, condiziona

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA