Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4162 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8753-2007 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato COLUMBA DOMENICO, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PATTO SEGNI, S.M.;

– intimati –

sul ricorso 11590-2007 proposto da:

ASSOCIAZIONE PATTO SEGNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

PAOLUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI

PIERO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M., V.S.;

– intimati –

sul ricorso 11591-2007 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAOLUCCI

DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PATANIA ANNA, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.S., ASSOCIAZIONE PATTO SEGNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6894/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2006, R.G.N. 6655/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato COLUMBA DOMENICO;

udito l’Avvocato PATANIA ANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI NICOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.S. convenne in giudizio avanti al Tribunale di Roma M.S., quale presidente del disciolto Movimento Popolari per la Riforma, e l’Associazione Patto Segni chiedendo:

– il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato, instaurato con le parti convenute, dal 1.3.1992 al 23.7.1997, con loro condanna solidale al pagamento delle differenze retributive, ovvero, in subordine, la condanna di S.M. al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 1.3.1992 al 1.10.1994, ferme restando le conclusioni nei confronti dell’Associazione Patto Segni;

– la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole in data 23.7.1997, con i conseguenti provvedimenti nei confronti dell’Associazione Patto Segni.

Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito accolse, per quanto di ragione, le domande afferenti all’illegittimità del licenziamento, con rigetto delle altre.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 18.10.2005 – 10.3.2006, rigettò l’appello principale della V. e quello incidentale dell’Associazione Patto Segni, compensando le spese. La Corte territoriale osservò, per ciò che ancora qui rileva (non essendo stata oggetto di ricorso per cassazione la pronuncia afferente il licenziamento), quanto segue:

– contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione rilasciata dalla V. in data 29.9.1994 era riconducibile all’ipotesi della quietanza liberatoria, non integrante una valida rinuncia, nei confronti del Patto Segni e delle associazioni indicate nell’atto, ai diritti ivi neppure menzionati;

– la prospettazione della domanda, per la parte relativa alle prestazioni svolte per il Movimento Popolari per la Riforma, non aveva precisato circostanze tali da poter riferire a detto Movimento la titolarità del rapporto di lavoro, non essendo stati forniti elementi necessari per individuare in concreto quale fosse la struttura organizzativa in cui la ricorrente aveva operato e da chi avesse ricevuto le direttive inerenti le mansioni svolte, nè il collegamento tra tali mansioni e le attività del Movimento;

– tale carenza di allegazione, incidente sull’ammissibilità delle prove articolate in relazione ai fatti esposti nella narrativa del ricorso, non consentiva di ritenere provata la dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo antecedente alla “assunzione” della V. da parte del Patto Segni;

– il dedotto vincolo di solidarietà non era stato sostenuto dalla indicazione di elementi rilevanti, idonei a prospettare la successione delle parti appellate nella titolarità del rapporto ai sensi dell’art. 2112 c.c.;

– in ordine alla domanda per differenze retributive per il periodo di lavoro “regolarizzato”, doveva rilevarsi che le somme richieste riguardavano l’intero periodo, per la incidenza delle retribuzioni spettanti per il lavoro antecedente all’assunzione, e che non erano stati dedotti nel ricorso elementi che, in una compiuta contestazione della correttezza di quanto documentalmente percepito, facessero ritenere il diritto della V. a somme ulteriori rispetto al trattamento retributivo risultante dalle buste paga in atti;

– il motivo di gravame sulle spese era inammissibile, lamentando la V. la parziale compensazione e la misura della stessa, senza formulare una specifica censura in ordine alle motivazioni di cui alla sentenza di primo grado.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale V. S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con memoria.

Gli intimati S.M. e Associazione Patto Segni hanno resistito con distinti controricorsi, spiegando altresì ricorsi incidentali condizionati fondati entrambi su un motivo; S. M. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto la mancata precisazione di circostanze di riferibilità e collegamento della titolarità del rapporto al Movimento Popolari per la Riforma, a suo avviso invece esistenti alla luce della documentazione prodotta; sostiene inoltre che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato doveva ritenersi stante la relativa semplicità ed esecutività delle mansioni svolte, non richiedenti il rilascio di istruzioni continue e particolareggiate; evidenzia inoltre che nessuna contestazione era stata svolta da parte della difesa del Movimento circa la riferibilità all’associazione stessa dell’attività della ricorrente, essendo state le difese avversarie incentrate sulla dichiarazione di asserita transazione-rinuncia rilasciata dalla lavoratrice e, pertanto, su argomentazioni incompatibili con il disconoscimento dei fatti allegati.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia error in procedendo e violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciare sulla domanda relativa al periodo lavorativo prestato in favore del Patto Segni dal 1 marzo 1994 al 30 settembre successivo, assumendo al contempo il favorevole valore probatorio della documentazione prodotta e lamentando la mancata considerazione dei mezzi istruttori richiesti, anche alla luce della non contestazione avversaria.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia considerato e ammesso le prove richieste, nè fatto applicazione dei propri poteri istruttori officiosi.

Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro in ordine al rigetto della domanda di differenze retributive per il periodo di lavoro “regolarizzato” con il Patto Segni, deducendo la mancata contestazione ex adverso dei conteggi allegati al ricorso e lamentando che la Corte territoriale non abbia disposto l’espletamento di CTU contabile, nè fatto applicazione dei propri poteri istruttori officiosi; assume inoltre che la dedotta solidarietà fra le parti convenute avrebbe dovuto essere desunta oltre che dalla notoria trasformazione del Movimento nel Patto Segni, dalla assenza di soluzione di continuità tra le sedi rispettivamente occupate, secondo quanto risultante dai documenti prodotti, e dall’impiego delle medesime dipendenti.

Con il quinto motivo la ricorrente principale si duole della ritenuta inammissibilità del motivo di gravame concernente le spese di lite, assumendo che il riferimento alla parziale soccombenza, ritenuta ingiusta, avrebbe contenuto in re ipsa la motivazione della censura.

I ricorrenti incidentali svolgono entrambi il medesimo motivo, denunciando la violazione dell’art. 2113 c.c. ed assumendo che la dichiarazione resa dalla V. il 29.9.1994, a soli due giorni dall’assunzione, era stata resa con l’esatta rappresentazione dei diritti dei quali la dichiarante intendeva volontariamente privarsi, senza che peraltro la rinuncia fosse stata impugnata nel termine perentorio di sei mesi.

3. I primi quattro motivi del ricorso principale, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

3.1 Va anzitutto esclusa la sussistenza del vizio di omessa pronuncia relativamente alle domande inerenti al periodo lavorativo prestato in favore del Patto Segni dal 1 marzo 1994 al 30 settembre successivo;

è infatti evidente – anche per l’inequivoca trattazione, nel passo motivazionale immediatamente successivo, delle tematiche inerenti al periodo di lavoro “regolarizzato” – che la Corte territoriale, affermando il difetto di prova della dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo antecedente alla “assunzione” della V. da parte del Patto Segni, ha inteso riferirsi a tutta la complessa vicenda lavorativa dedotta in causa per il tempo anteriore alla “regolarizzazione” del rapporto con il Patto Segni e, quindi, anche per quel breve lasso di tempo relativo alla prestazione di lavoro non regolarizzato a favore del medesimo soggetto datoriale.

La censura inerente a tale periodo risulta quindi infondata per quanto incentrata su un preteso error in procedendo.

3.2 Infondatamente la ricorrente principale censura poi la sentenza impugnata sul rilievo che la natura subordinata del lavoro prestato sarebbe direttamente evincibile, nel caso di specie, dalla natura semplice ed esecutiva delle mansioni svolte, contrastando tale affermazione in diritto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, reiteratamente affermato, secondo cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità de suo svolgimento, e dovendosi l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto, costituito dalla subordinazione, essere inteso quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare della parte datoriale, che deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, nel mentre altri elementi – quali l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione – possono assumere valore indicativo, ma mai determinante (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 326/1996; 4036/2000; 5036/2001; 5989/2001; 7966/2006; 14639/2010).

3.3 I profili di doglianza inerenti alla pretesa non contestazione dei fatti e dei conteggi allegati sono parimenti infondati, posto che -anche in disparte dalla mancata riproposizione in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo, del contenuto degli atti da cui dovrebbe essere desunta la non contestazione – l’intervenuta valorizzazione, ad opera delle parti convenute, della dichiarazione (di preteso contenuto abdicativo) della lavoratrice non costituisce argomentazione incompatibile con la negazione dei presupposti delle pretese azionate, la cui sussistenza doveva essere perciò validamente allegata e quindi provata dall’originaria ricorrente.

3.4 I profili di doglianza inerenti ai vizi motivazionali e alla mancata considerazione dei mezzi richiesti sono inaccoglibili, non essendo stato riportato in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo, il contenuto dei documenti, nonchè dei conteggi asseritamente allegati al ricorso introduttivo, da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei vizi denunciati (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11052/2002; 13953/2002; 2527/2003; 9954/2005;

7610/2006; 12362/2006; 18506/2006), nè risultando i capitolati delle prove testimoniali (per quanto riportati in ricorso) incentrati su circostanze fattuali – segnatamente riguardo alla sussistenza del vincolo di subordinazione nel senso più sopra precisato – dotate di carattere decisivo, giusta il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è costituito da quel difetto di attività del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato, non la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prova scritta od orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 7000/1993; 914/1996; 10778/1997; 2601/1998;

1203/2000; 13981/2004).

3.5 Infondati sono altresì i profili di doglianza afferenti al mancato esercizio da parte della Corte territoriale dei poteri istruttori officiosi, non essendo stato allegato se, e in che termini, sarebbe stata inoltrata al riguardo una specifica richiesta (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 11353/2004), e alla mancata ammissione di CTU, atteso che quest’ultima non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, cosicchè tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2205/1996; 9060/2003;

3191/2006).

3.6 Il profilo di doglianza inerente all’affermata insussistenza del vincolo di solidarietà fra le parti convenute – in disparte dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso – resta assorbito dalla reiezione delle censure relative alla ritenuta infondatezza delle pretese azionate.

3.7 I motivi all’esame, in tutti i profili in cui si articolano, vanno quindi rigettati.

4. Il quinto motivo del ricorso principale, inerente alla pronuncia di inammissibilità della doglianza concernente la parziale compensazione delle spese di lite disposta in prime cure, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato ivi riportato, negli esatti termini in cui è stata svolta, il contenuto della censura dichiarata inammissibile.

5. Il ricorso principale va dunque rigettato, con conseguente assorbimento di quelli incidentali condizionati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale e dichiara assorbiti gli incidentali; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 25,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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