Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4162 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. a8250/2014 R.G., proposto da:

D.F.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Mammola, con

studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Roma il 18 dicembre 2014 n. 7779/38/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in

legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore

Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero

della Giustizia il 2 novembre 2020) del 19 novembre 2020 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.F.P. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 18 dicembre 2014 n. 7779/38/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione ad una permuta stipulata con rogito notarile del (OMISSIS), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 18 dicembre 2014 n. 7778/38/2014, con compensazione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. L’istanza è stata notificata all’amministrazione finanziaria.

Ritenuto che:

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione) e tenuto conto della richiesta della parte per la definizione della controversia, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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