Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4162 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16092-2016 proposto da:

EUROPETROLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GESU’ 57, presso lo

studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentata e difesa dagli

avvocati FELICIANO PALMIERI, FILOMENA FASANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA

SCIPLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/02/2016 R.G.N. 235/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 117 del 2016, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione, svolta dall’attuale parte ricorrente, avverso avviso di addebito notificato in pendenza del giudizio di impugnativa del verbale di accertamento ispettivo;

2. la Corte di merito, premesso che il gravarne investiva esclusivamente il profilo formale della notifica dell’avviso di addebito e la valutazione, effettuata dal primo giudice, in ordine alla esecutività delle precedenti pronunzie, intervenute tra le stesse parti, riteneva che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, richiedesse esclusivamente, per l’autorizzazione a iscrivere a ruolo il credito previdenziale, il provvedimento giudiziale non definitivo ma esclusivamente esecutivo e, nella specie, era indubitabile la natura esecutiva della sentenza pronunciata, tra le medesime parti, in primo e secondo grado (sentenza della medesima Corte d’appello, n. 915 del 2013), il cui contenuto, di rigetto dell’opposizione (in riferimento al verbale ispettivo del 2008), abilitava l’INPS ad esigere, dal debitore, il pagamento delle somme dovute (nella specie, con avviso di addebito notificato all’esito del giudizio di appello);

3. per la Corte territoriale, il denunciato vizio meramente formale dell’avviso di addebito avrebbe dovuto essere fatto valere tempestivamente, dal debitore, nel termine di 20 giorni, ex art. 617 c.p.c., termine vanamente spirato;

4. avverso tale sentenza la s.r.l. Europetroli ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce violazione di norme di diritto e omessa disamina di fatti cartolari, in relazione agli artt. 282,431,442,336,112,345 e 346 c.p.c., per avere la Corte di merito conferito esecutività alla sentenza della medesima Corte territoriale, n. 915 del 2013, non potendo darsi, in pendenza del giudizio di legittimità avverso quella pronuncia, alcuna declaratoria di esecutività delle statuizioni in ordine alla validità del verbale ispettivo (primo motivo); le medesime doglianze sono riproposte in riferimento agli artt. 112 e 113 c.p.c., all’art. 101 c.p.c., comma 2, e agli artt. 345 e 346 c.p.c., per non essersi pronunciata sul contenzioso relativo al verbale ispettivo del 2008, al quale risaliva il presunto credito per il quale pendeva l’impugnazione innanzi alla Corte di legittimità, e per avere confuso avviso di addebito e cartella di pagamento, con travisamento della materia del contendere nel sostenere che l’azione fosse preordinata al mero fine di censurare il dato fattuale della mera avvenuta notifica dell’atto, confondendo tra cartella di pagamento e avviso di addebito, unico atto, quest’ultimo, impugnato in questo giudizio (secondo motivo); violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’interpretazione della L. n. 228 del 2012, per avere la Corte di merito condannato alla sanzione del pagamento del raddoppio del contributo unificato contestualmente qualificando come nuova la questione controversa e nondimeno sanzionando il vano funzionamento dell’apparato giudiziario;

6. il ricorso è inammissibile;

7. nessuna censura la parte ricorrente svolge, pur articolando ben tre motivi d’impugnazione, avverso la qualificazione e l’affermata tardività dell’opposizione, avverso l’avviso di addebito, svolta all’esclusivo fine di censurare il dato fattuale dell’avvenuta mera notifica dell’atto (pag.12 della sentenza impugnata);

8. invero, diversamente da quanto opina la parte ricorrente, tutti i passaggi argomentativi della sentenza impugnata sono dipanati evocando, puntualmente, l’avviso di addebito, rimarcando, con altrettanta precisione, trattarsi di avviso di addebito, nel presente giudizio, e di cartella esattoriale nel diverso giudizio pendente in sede di legittimità (medio tempore, peraltro, questa Corte, con la sentenza n. 11934 del 2019, ha confermato la decisione della Corte d’appello di Salerno, n. 915/2013 che aveva ritenuto fondata la pretesa dell’INPS, per il recupero di sgravi contributivi, indebitamente fruiti, di cui al verbale di accertamento prodromico all’avviso di addebito ora all’esame);

9. ebbene, la qualificazione del giudizio avverso l’avviso di addebito (giova ribadire, oggetto del giudizio ben presente alla Corte di merito, come si evince, senza ombra di dubbio, dalla sentenza impugnata, alle pagine 7, 8, 10, 12), proposto al solo scopo di censurare il dato fattuale dell’avvenuta notifica e non al fine di impugnare il merito della pretesa contributiva o l’iscrizione a ruolo del credito previdenziale, argomentata dalla Corte del gravame in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è rimasta del tutto sguarnita di censure, con uno specifico motivo d’impugnazione, per incrinarne il decisum e tanto basta per dichiarare inammissibile il ricorso;

10. inammissibile è anche il terzo motivo con il quale si devolve una generica critica all’adesione espressa dalla sentenza impugnata all’arresto delle Sezioni unite della Corte, sentenza n. 22035 del 2014 (v., peraltro, da ultimo, sulla natura tributaria dell’ulteriore importo del contributo unificato dovuto, T.U.S.G. ex art. 13, comma 1-quater, e sull’estraneità della debenza alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario, Cass.,Sez. Un., n. 4315 del 2020);

11. le spese vengono regolate come da dispositivo;

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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