Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4161 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4161
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.B., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
notarile (autentica del notaio Dott. Luigi Musso di Torino in data 8
ottobre 2009, rep. n. 77436), dall’Avv. BATTAGLIA MARIA GRAZIA,
elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale G. Mazzini,
n. 119;
– ricorrente –
contro
T.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
a margine del controricorso, dagli Avv. RIZZO GIUSEPPE e Maria
Teresa Persico, elettivamente domiciliato nello studio di
quest’ultima in Roma, via Tacito, n. 74;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Torino in data 20 dicembre
2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso
per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, conclusioni
alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto
Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con atto di citazione notificato il 16 novembre 2004, T.S., titolare dell’omonima ditta, ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Torino C.B., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 893,02, oltre interessi, per la fornitura di un mobile bagno, di cui l’acquirente lamentava dei difetti che ne avevano determinato la sostituzione, con ulteriori spese per l’intervento dell’idraulico, per lo smontaggio e il successivo montaggio del mobile sostituito;
che il C. ha resistito alla domanda attrice;
che, procedutosi all’escussione dei testi ed all’interrogatorio formale delle parti ed esperita c.t.u., il Giudice di pace, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 dicembre 2005, ha accolto la domanda e condannato il C. al pagamento, in favore del T., della somma di Euro 929,48, comprensiva di interessi, oltre al rimborso delle spese processuali;
che a tale conclusione il primo giudice è pervenuto dopo avere rilevato: che l’essersi il venditore impegnato a sostituire il mobile-bagno non comporta l’automatico riconoscimento che sussistessero vizi di fabbrica nel bene venduto; e che di tali vizi non è stata provata l’esistenza, tant’è vero che, una volta smontato il mobile-bagno, la casa costruttrice fu in grado di appurare che i danni lamentati erano da attribuire non ad un difetto del prodotto, bensì ad infiltrazioni d’acqua presenti sulla parete su cui il mobile era stato montato, senza professionalità, dallo stesso acquirente;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 dicembre 2006, sulla base di un motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1495 c.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè dei principi generali in materia di atti ricognitivi ed in genere sui comportamenti idonei a costituire facta concludentia di manifestazione tacita di volontà a carattere negoziale”, chiedendo a questa Corte di affermare che, in materia di garanzia dei vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore della propria responsabilità in ordine ai difetti presenti sul bene può avvenire attraverso comportamenti concludenti, consistenti nella sostituzione del prodotto viziato;
che il motivo è manifestamente infondato;
che il Giudice di pace ha giustificato la propria conclusione – supportata dall’esame delle risultanze istruttorie (prove testimoniali, per interpello e consulenza tecnica d’ufficio) – con il rilievo in fatto : che i danni del mobile-bagno non trovavano causa in difetti di costruzione del bene, ma in fatti esterni, ravvisati in infiltrazioni di acqua riconducibili ad un non corretto montaggio dei raccordi effettuato personalmente dall’acquirente; e che la disponibilità del venditore a sostituire il mobile non poteva equivalere a riconoscimento del difetto, essendo stata manifestata in buona fede prima dell’accertamento in ordine alla causa del difetto medesimo ed a condizione che questa fosse imputabile ad esso venditore;
che, in tale contesto, non è configurabile la lamentata violazione del principio di diritto secondo cui il riconoscimento del vizio della cosa venduta può avvenire anche mediante comportamenti concludenti;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato ;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010