Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4161 del 21/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 21/02/2018, (ud. 22/09/2017, dep.21/02/2018),  n. 4161

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza del 23 giugno 2009, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di GBR s.p.a. avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’impugnativa dell’avviso di accertamento relativo a IVA per l’anno 1998, con il quale era stata contestata alla società la mancanza di documentazione doganale idonea a comprovare l’effettiva uscita dal territorio dell’UE di merce fatturata a titolo di cessione all’esportazione in esenzione IVA;

che la Commissione, a fronte del rilievo dell’Ufficio in forza del quale la non imponibilità dell’IVA doveva ritenersi possibile e legittima solo in presenza di determinate condizioni formali e sostanziali – tra le quali la prova documentale dell’effettiva esportazione, cioè dell’avvenuto trasferimento delle merci fuori dal territorio dell’UE, e le risultanze del DAU (documento amministrativo unico), recante apposito visto della dogana di uscita dal territorio comunitario, richiesto D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8 – riteneva probante la documentazione offerta dalla parte ricorrente, consistente in documenti di trasporto, contabili bancarie e distinte di carico. Al riguardo attribuiva rilevanza alle allegate circostanze del mancato rilascio dei duplicati richiesti all’Amministrazione doganale e del fallimento dello spedizioniere, con conseguente impossibilità di accertare il possesso in capo al medesimo dei documenti in questione, nonchè della rispondenza e regolarità degli adempimenti connessi all’export, attestati anche dagli elenchi mensili delle fatture relative a cessioni all’esportazione e dagli estratti mensili del registro IVA vendite dell’anno 1998 e della dichiarazione annuale IVA;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’AGENZIA DELLE ENTRATE sulla base di due motivi;

che la società non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8,L. n. 413 del 1991, art. 13, comma 1 e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che le norme riportate prescrivono che un’esportazione possa ritenersi effettivamente realizzata solo quando ciò sia attestato da un documento doganale o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su esemplare della fattura o bolla di accompagnamento, laddove la documentazione prodotta consiste in documenti inidonei ad attestare l’effettiva uscita delle merci dal territorio europeo;

che con il secondo motivo deduce omessa motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che non corrispondeva al vero che l’Agenzia delle Dogane non era stata in grado di rilasciare i duplicati o le attestazioni richieste, poichè aveva provveduto a riconoscere come beni esportati solo quelli per i quali era stata prodotta idonea documentazione, con la conseguenza che non si sarebbe potuto trarre elementi di convincimento da un comportamento (presunto mancato riscontro) mai posto in essere;

che il primo motivo è fondato e determina la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo;

che, infatti, con riferimento alla prova dell’esportazione, nell’interpretare del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a), vigente ratione temporis (secondo cui detta prova “deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento… o…sul documento di cui all’art. 21, comma 4, secondo periodo”) questa Corte ha costantemente affermato che, in mancanza di attestazione della dogana di partenza, deve essere offerta in ogni caso una prova certa ed incontrovertibile, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, poichè “il regime probatorio dell’esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, e precisamente dall’art. 346 del t.u. delle leggi doganali n. 43 del 1973… il quale consente di dare la prova dell’esportazione anche per mezzo di documentazione rilasciata da pubblica amministrazione o da dogana estera”. Con la conseguenza che, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l’operazione deve considerarsi come non effettuata e, non essendo stata vinta la presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, equiparata a una cessione nel territorio nazionale, soggetta ad I.v.a. (Cass. n. 13221 del 26/10/2001; Cass. n. 1614 del 06/02/2002);

che, alla stregua delle riportate argomentazioni, non possono assumere valore probatorio i documenti di origine privata allegati dal contribuente in sostituzione della documentazione ufficiale mancante;

che, in base alle svolte argomentazioni, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dei Veneto, che, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, procederà alla verifica del materiale probatorio acquisito anche ai fini dell’esame della censura rimasta assorbita, esposta nel secondo motivo di ricorso, e provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria del Veneto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

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