Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4161 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4161 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 29872-2008 proposto da:
FATUZZO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in
ROMA CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato
VITALI ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato
BIANCHI NICOLA giusta delega a margine;
– ricorrente 2013
2994

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/02/2014

4

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 3;
– intimato –

avverso la sentenza n.159/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 29/10/2007;

udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato RAPISARDA delega
Avvocato BIANCHI che si riporta e chiede
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
si riporta e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatuzzo Maria Grazia proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso cartella con la quale le era
stato richiesto il pagamento di lire 23.060.000 per IRPEF 1995, oltre interessi; nel giudizio l’Ufficio non
si costituiva.
Con sentenza 653/61/2004 l’adita CTP accoglieva il ricorso della contribuente.

recupero d’imposta 1995 era stato effettuato per ritenute e contributi volontari, dichiarati e non
documentati, e non invece per i motivi dedotti dalla contribuente.
Con sentenza depositata il 29-10-2007 la CTR Roma, dopo avere richiesto con ordinanza alle parti di
produrre documentazione, accoglieva l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR riteneva che l’Ufficio
aveva fornito ampia documentazione di quanto precisato (e, cioè, che la cartella impugnata, relativa al
1995, non aveva nulla a che vedere con quanto richiesto per il 1994), mentre la contribuente non
aveva mai prodotto la (più volte) richiesta documentazione a sostegno delle detrazioni dichiarate per
il 1995; soggiungeva la CTR cheí dati riportati nella dichiarazione fornita dalla contribuente a seguito
dell’ordinanza coincidevano con quelli risultanti dalla dichiarazione prodotta dall’Ufficio.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la contribuente, affidato a due motivi;
resisteva con controricorso l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la contribuente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
degli artt. 23 d.lgs 546/1992, 167 e 88 cpc e 111 Cost., rilevava che l’ufficio non si era costituito in
primo grado, sicchè la CTR, in ossequio al principio di non contestazione e dell’onere a carico delle
parti di proporre tutte le difese nonchè del dovere di lealtà e probità, avrebbe dovuto ritenere provati i
fatti in questione, allegati dalla ricorrente e non contestati a tempo debito dall’Ufficio.
Il motivo è infondato.
Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, l’esclusione dal “thema probandum” dei
fatti non contestati non può ravvisarsi nel caso, quale quello di specie, di contumacia del convenuto, in
quanto “la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non
essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e
giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda” (Cass. 14623/2009); in particolare è stato,
al riguardo, precisato che la “non contestazione” della domanda scaturisce dalla non negazione del
fatto, fondata sulla volontà della parte, intesa come oggettivo aspetto dell’atto, sicchè la deve

Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate di Roma 3, sostenendo che il

Al

essere inequivocabile e non può, quindi, ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto (caso di
specie), né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale (Cass. 10182/2007).
Con il secondo motivo la contribuente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa
applicazione degli artt. 7 d.lgs 546/1992, 115 e 210 cpc, 2697 cc e 111 Cost. , rilevava che la CTR,
richiedendo (con la su menzionata ordinanza) alla parte pubblica di allegare e provare circostanze mai
allegate e provate in precedenza, aveva violato il principio dispositivo di cui alle richiamate norme.

Nel processo tributario, invero, è attribuito alle commissioni tributarie, dall’art. 7 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, un potere di indagine che esse possono esercitare qualora dagli atti non
risultino sufficienti elementi di giudizio, e sempre che esse non ritengano di averne acquisiti in misura
sufficiente; il tutto, come avvenuto nel caso in esame, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti (conf. Cass.
19593/2006).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma in data 29-10-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

Anche tale motivo è infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA