Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4161 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11764-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA,

FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1407/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/12/2007 R.G.N. 149/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Teramo rigettava la domanda della lavoratrice, odierna intimata, intesa ad ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, osservando che la ricorrente, ex dipendente di un’impresa non soggetta all’applicazione della legge fallimentare, aveva iniziato la procedura esecutiva individuale in epoca precedente la data (28.2.1992) di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, onde le relative disposizioni erano inapplicabili ratione temporis.

In riforma della decisione di primo grado la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato l’INPS al pagamento delle richieste mensilità, sul rilievo che la lavoratrice, prima del 28.2.1992, aveva ottenuto, ex art. 686 c.p.c., la conversione in pignoramento del sequestro conservativo da lei richiesto in pendenza del giudizio di cognizione promosso per il riconoscimento del credito retributivo, ma che l’effetto di tale conversione si era prodotto, in via definitiva, solo in data 1.3.1992, al momento, cioè, del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito quel giudizio e, quindi, in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992.

La cassazione di questa sentenza viene domandata dall’INPS con due motivi. La parte privata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’INPS, denunciando violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 6, e dell’art. 686 c.p.c., sostiene la inoperatività, nella specie, dell’intervento Fondo di garanzia, posto che l’azione esecutiva era iniziata – mediante conversione del sequestro conservativo in pignoramento – in epoca anteriore all’entrata in vigore del predetto D.Lgs..

2. Nel secondo motivo si lamenta, in subordine, che la sentenza impugnata abbia riconosciuto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., accessori che erano già inglobati nell’importo richiesto con la domanda introduttiva.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

3.1. In base al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il lavoratore da esso dipendente, o i suoi aventi diritto, possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, in relazione alle ultime tre mensilità di retribuzione, sempre che a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

3.2. Il successivo art. 2, comma 6, precisa che l’intervento del Fondo opera soltanto nei casi in cui le procedure esecutive siano iniziate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo.

3.3. La ricognizione normativa consente di escludere l’operatività della tutela nel caso di specie risultando dalla decisione qui impugnata che la lavoratrice aveva ottenuto sequestro conservativo a garanzia del suo credito retributivo in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992 e tale misura si era convertita in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., sempre in data anteriore alla suddetta entrata in vigore, a seguito del deposito, in data 15 gennaio 1992, della sentenza di condanna esecutiva emessa nel giudizio di cognizione per il riconoscimento del credito retributivo.

Certo è, infatti, che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo di esecuzione, di cui il sequestro, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto (cfr. ex multis Cass. n. 18536 del 2007; n. 10029 del 2006); non rileva, invece, il successivo passaggio in giudicato della medesima sentenza, siccome l’instaurazione della procedura esecutiva prescinde da tale circostanza.

4. La decisione della Corte d’appello va dunque cassata e, decidendosi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va respinta la domanda proposta dalla lavoratrice.

5. La particolarità della questione induce a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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