Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4161 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15490-2016 proposto da:

ROYAL VICTORIA HOTEL DI P.M. E N. & C. S.N.C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato

MARIA FRANCESCA CORRADI, rappresentata e difesa dall’avvocato

VALERIO PARDINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 263/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/03/2016 R.G.N. 494/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’

STEFANO ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 263 del 2016, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibili le domande proposte dall’attuale ricorrente per l’impugnativa dei provvedimenti di diniego dell’INPS alla stregua della legge di stabilità per l’anno 2013 (L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537-544);

2. per la Corte di merito, premesso che il gravame verteva esclusivamente sull’interpretazione della procedura di immediata sospensione dell’esecuzione e dell’eventuale annullamento di diritto delle partite iscritte a ruolo, riteneva applicabile anche ai crediti contributivi la predetta procedura, introdotta ratione temporis dalle citate disposizioni della L. n. 228 del 2012, e non giustiziabile il relativo esito, per cui il diniego dell’ente previdenziale non valeva ad introdurre un nuovo rimedio sostitutivo e sovrapponibile all’opposizione a ruolo esattoriale o alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, onde l’inammissibilità della domanda svolta;

3. avverso tale sentenza la s.nc. Royal Victoria Hotel, di P.M. e N. E C., ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con unico motivo la parte ricorrente deduce violazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi dal 537 a 540, e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e assume che la procedura ivi disciplinata ha introdotto un sistema di sospensione immediata della riscossione esattoriale, azionabile a richiesta del contribuente escusso al quale ha riconosciuto il diritto all’immediata sospensione dell’attività di riscossione, con effetto automatico ex lege e diritto al mantenimento della sospensione già scattata in via automatica e/o al definitivo sgravio del ruolo, all’esito dell’analisi e valutazione, da parte dell’ente creditore, della documentazione inoltrata dal contribuente sicché, indipendentemente dall’esperimento degli altri rimedi di natura oppositiva elencati dalla Corte territoriale, il mancato riconoscimento di tali diritti, da parte dell’ente previdenziale, non può essere sottratto alla tutela giurisdizionale, salvo la censura della predetta normativa per contrasto con l’art. 24 Cost.; assume, infine, che in ogni caso, la sentenza andrebbe cassata anche qualora si ritenesse applicabile alla fattispecie il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per essere stati entrambi i ricorsi, poi riuniti, depositati entro il termine di 40 giorni dal ricevimento degli atti dell’INPS con i quali è stato negato il diritto alla sospensione dell’attività di riscossione e allo sgravio;

5. il ricorso è da rigettare;

6. si evince dalla narrativa del ricorso che la parte ricorrente ha fatto valere la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle nn. 61850, 94865,90363 maturata in data antecedente a quello in cui il ruolo è divenuto esecutivo, prescrizione che la società avrebbe dovuto far valere, a mente del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, opponendosi tempestivamente alle cartelle (notificate il 30.1.2009, il 23.7.2009 e il 4.3.2011), le quali, in difetto sono divenute definitive;

7. tanto premesso, ragioni sistematiche conducono a disattendere la prospettazione della società non potendo dirsi che la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l’anno 2103 possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo qui motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive;

8. la disciplina legislativa della quale la parte ricorrente predica il malgoverno è scandita dai seguenti passaggi:

– dichiarazione del debitore inviata al concessionario della riscossione ove si enumerano i motivi di inesistenza del credito per il quale si dovrebbe procedere a esecuzione coattiva;

– invio della predetta dichiarazione da parte del concessionario all’ente impositore, al fine di avere conferma o meno delle ragioni esposte dal debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi;

– l’ente creditore comunica al debitore e al concessionario il provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo e, dunque, la persistente esistenza del proprio credito;

– il concessionario, in caso di persistenza esistenza del credito, darà inizio alla procedura esecutiva per il recupero del credito;

– il debitore destinatario dell’esecuzione potrà esperire le ordinarie azioni di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;

9. si tratta, dunque, di una procedura finalizzata, da un canto, a favorire l’adozione, da parte dell’ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l’aggravio dell’introduzione di procedimenti giudiziari;

10. dall’altro canto, la predetta procedura è volta a favorire l’adempimento spontaneo del credito una volta che l’ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore;

11. la natura di atto di autotutela della conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo che l’ente creditore comunica al debitore ne rende inammissibile l’impugnazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non trattandosi di atto incidente sull’esistenza di diritti soggettivi;

12. le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell’ente previdenziale non subiscono, peraltro, alcuna compressione giacché ben possono essere, dal debitore, palesate e manifestate, nel pieno esercizio del diritto di difesa, azionando gli ordinari mezzi giudiziali, opponendosi alla cartella esattoriale, all’esecuzione o agli atti esecutivi, non ravvisandosi, conseguentemente, il sospettato contrasto con l’art. 24 Cost.;

13. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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