Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41606 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 27/12/2021), n.41606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28961/2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e

difende in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3200/2020 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 3/7/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2021, da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3200/2020, depositata il 3/7/2020, ha respinto il gravame proposto da S.M., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, a seguito delle minacce di morte rivoltegli dal padre, un militare, della sua fidanzata, il quale si opponeva alla relazione sentimentale della figlia, rimasta anche incinta, e lo aveva, in passato, anche fatto arrestare) non era credibile, per genericità, e comunque concerneva una questione di carattere privato e risalente nel tempo, cosicché non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Paese d’origine non era interessato da situazione di violenza indiscriminata, sulla base delle fonti consultate (Amnesty International 2017-2018); non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero e non essendo stata allegata alcuna integrazione in Italia, lavorativa, abitativa e familiare (mentre lo stesso conservava nel Paese d’origine la madre, tre fratelli, la ex compagna ed una figlia e in (OMISSIS) aveva svolto l’attività di sarto).

Avverso la suddetta sentenza, S.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 5/11/2020, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,4,5,6 e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sia il difetto di motivazione e travisamento del fatto, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine al diniego di protezione umanitaria, denunciando che la Corte di merito non abbia compiuto alcuna istruttoria sulle condizioni socio-economiche del Paese d’origine; 2) con il secondo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione al diniego sempre di protezione umanitaria, sia l’omesso esame della condizione personale del richiedente, ai fini del giudizio di comparazione tra la situazione nel Paese di provenienza e la condizione raggiunta in Italia, ove il ricorrente vive dal 2013 e “non ha mai creato problemi”.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, essendo tutte attinenti al diniego di protezione umanitaria, sono inammissibili.

A prescindere da profili di assoluta carenza di specificità del primo motivo, con il quale si evidenzia una serie di norme di legge asseritamente violate, senza esaminarne il contenuto precettivo e spiegare quali affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata contrasterebbero con esso (Cass. S.U. 23745/2020), la doglianza, nella sostanza, riguarda un’asserita motivazione inesistente in ordine al diniego della richiesta di protezione per ragioni umanitarie, in quanto difetterebbe un’istruttoria sulla situazione del Paese d’origine.

Diversamente da quanto esposto in ricorso, la corte territoriale ha esaminato la situazione del (OMISSIS) ed ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto alcuna specifica situazione di vulnerabilità.

In relazione poi al secondo motivo, deve rilevarsi che le Sezioni Unite (Cass. 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Ora, nel presente giudizio, la Corte d’appello ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando che non era stata neppure allegata documentazione dal richiedente, al fine di integrare il requisito della effettiva integrazione, sociale e lavorativa, nel nostro Paese e, nel ricorso, ci si limita a ritenere pregiudizievole il rientro nel Paese d’origine dopo anni di soggiorno in Italia, non avendo il richiedente, che vive in Italia dal 2013, mai creato problemi.

Ma anche ai fini del vaglio di c.d. comparazione attenuata, il livello di integrazione in Italia, sotto il profilo sociale, lavorativo, familiare, deve essere davvero significativo ed effettivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA