Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4160 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

S.A., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati MIRAGLIA MANUELA e Lucio De

Angelis, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in

Roma, via S. Agatone Papa n. 34;

– ricorrente –

contro

M.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati MEZZETTI

MAURO e Alberto Mezzetti per procura a margine del controricorso,

presso lo studio dei quali in Roma, via Germanico n. 197, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 18

agosto 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale nulla osserva;

sono presenti l’Avvocato Manuela Miraglia per la ricorrente e

l’Avvocato Alberto Mazzetti per il resistente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con citazione notificata al coniuge separato M.M. il 14 novembre 2001, S.A., quale usufruttuaria vitalizia per effetto di atti successivi (acquisto in data (OMISSIS) di quote sociali della FINMEA s.r.l.; atto pubblico di assegnazione del (OMISSIS); atto di divisione del (OMISSIS); atto pubblico in data (OMISSIS), di donazione della nuda proprietà ai figli con riserva di usufrutto vitalizio), di un villino utilizzato come residenza estiva sito in (OMISSIS), lamentava l’intervenuta occupazione sine titulo da parte del convenuto, ex coniuge separato dal (OMISSIS), e chiedeva di “accertare e dichiarare la carenza di titolo che legittima il possesso del villino (…) da parte del convenuto e per l’effetto condannarlo alla restituzione ed al rilascio (…) nonchè alla restituzione dei frutti percepiti a far data dal (OMISSIS), ossia dal momento della separazione dei coniugi, fino all’effettivo rilascio”;

che, con ordinanza del 16 giugno 2004, la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza in appello di altro giudizio avente ad oggetto un’azione di nullità dell’atto di cessione dal convenuto all’attrice delle quote sociali della FINMEA s.r.l. e di tutti gli atti di disposizione successivi;

che il giudizio era stato riassunto dall’attrice, all’esito del passaggio in giudicato della decisione di rigetto della domanda di nullità;

che, nel costituirsi in giudizio in sede di riassunzione, il convenuto deduceva la pendenza di altro giudizio pregiudiziale, avente ad oggetto la domanda di accertamento della simulazione dello stesso atto di cessione delle quote sociali;

che il Tribunale, con l’impugnata ordinanza, osservava, da un lato, che il giudizio possessorio già conclusosi tra le parti non rilevava ai fini della decisione petitoria, e, dall’altro, che sussisteva un rapporto di astratta pregiudizialità della predetta controversia pendente e quella introdotta dalla S., postulante l’attuale validità ed efficacia degli atti acquisitivi indicati, potenzialmente oggetto di dichiarazione di nullità o inefficacia per effetto del giudizio ancora in corso;

che le deduzioni dell’attrice sul merito della questione pendente non potevano escludere la ricorrenza della necessità di sospendere il giudizio pregiudicato;

che avverso questo provvedimento ha proposto regolamento di competenza S.A. articolando due motivi di censura;

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’insussistenza dell’ipotesi di sospensione necessaria e la violazione dell’art. 324 c.p.c., e art. 2909 c.c., e in ogni caso dell’art. 337 c.p.c.;

che, secondo la ricorrente, nel caso di specie non si potrebbe pervenire mai ad un contrasto di giudicati in quanto, anche ove la domanda di simulazione venisse accolta, “verrebbe meno, di per sè, in maniera consequenziale, il possesso dell’immobile da parte del proprietario, tanto più che il possesso per sua natura regola situazioni di fatto e non può formare, pertanto, oggetto di giudicato immutabile, essendo sempre suscettibile di modificazione”;

che, sostiene ancora la ricorrente, la situazione sarebbe simile a quella che si verifica nel caso di sentenza non definitiva sull’an debeatur, la cui riforma o cassazione determina la caducazione della successiva statuizione sul quantum;

che, osserva la ricorrente, in ogni caso deve essere rispettata l’autorità del giudicato formatosi nel primo giudizio petitorio, per effetto del quale non si sarebbe dovuto attribuire alcuna efficacia al secondo giudizio petitorio;

che, rileva ulteriormente la ricorrente, non poteva trovare applicazione l’art. 295 c.p.c., in quanto nel giudizio di simulazione era già stata emessa una sentenza di rigetto della domanda, la quale, per effetto dell’art. 337 c.p.c., avrebbe consentito al giudice del successivo giudizio di valutarne autonomamente la causa e la fondatezza, con conseguente non applicabilità dell’art. 295 c.p.c., essendo rimesso al potere discrezionale del giudice disporre la sospensione;

che la ricorrente formula quindi i seguenti quesiti di diritto: “A) Può il Giudice di una causa instaurata per la declaratoria dell’occupazione sine titulo di un villino sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., in attesa del giudicato in un giudizio petitorio, nonostante che il possesso sullo stesso villino potrebbe sempre essere suscettibile di modificazioni con il modificarsi delle circostanze, quale ad esempio la titolarità del diritto di proprietà del villino stesso, e, quindi, senza che sussista alcun rischio di conflitto di giudicati tra il giudizio di occupazione (possesso) ed il giudizio petitorio?; B) Può il suddetto Giudice dar rilievo al secondo giudicato petitorio, pretermettendo l’ormai irretrattabile res giudicata, formatasi nel precedente giudizio petitorio, che imponeva, comunque, una pronuncia conforme alla res giudicata stessa (nella specie favorevole alla Sig.ra S.)?; C) Può il Giudice di cui al sub A e B, disapplicare l’art. 337 cpv. c.p.c., ed ignorare del tutto l’autorità già operante anche per la sentenza emessa nel secondo giudizio peti-torio, pur se impugnata?; D) Può il medesimo Giudice, premettendo l’insussistenza di ogni pregiudizialità in senso tecnico giuridico e la sussistenza della precorsa res giudicata, omettere ogni esame degli atti, ai fini di decidere in via autonoma la causa (come è consentito inequivocabilmente dall’art. 337 cpv. c.p.c.), e disporre una sospensione, che è comunque, solo discrezionale e facoltativa?”;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 111 Cost., rilevando che, essendo stata accertata la proprietà del villino in questione con sentenza già passata in giudicato, la ulteriore sospensione del processo sarebbe del tutto ingiustificata, e formula il seguente quesito di diritto: “Può il Giudice di una causa instaurata per la declaratoria dell’occupazione sine titulo di un villino sospendere per la seconda volta il giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della conclusione di un secondo giudizio petitorio sul villino stesso, quando è già stato accertato con precedente sentenza passata in giudicato – emessa nel precedente giudizio petitorio – la piena validità ed efficacia dell’atto acquisitivo originario della proprietà del villino ed è stata rigettata anche l’azione di simulazione, si che è ormai consentita la immediata (ed agevole) definizione della causa di occupazione sine titulo?”;

che l’intimato M. ha resistito con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso per mancanza di validi e idonei quesiti di diritto, e chiedendo comunque il rigetto del ricorso;

che il convenuto ha altresì chiesto la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., di espressioni sconvenienti e offensive contenute nel ricorso, con condanna della ricorrente al risarcimento del danno, quantificato il Euro 10.000,00, nonchè lo stralcio dei documenti prodotti dalla ricorrente;

che il Procuratore Generale, cui è stato richiesto di formulare le proprie conclusioni ex art. 380 ter c.p.c., ha concluso per il rigetto del ricorso;

che deve preliminarmente rilevarsi la tardività della memoria del resistente, giacchè, essendo il ricorso stato notificato il 6 ottobre 2008, l’atto difensivo, denominato controricorso, è stato notificato il 4 novembre 2008 e depositato il 24 novembre 2008;

che, invero, l’art. 47 c.p.c., u.c., prescrive che la parte cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possa depositare una memoria difensiva entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso;

che, pertanto, l’atto difensivo è stato depositato oltre detto termine di venti giorni, cosi come tardiva si appalesa la notificazione dello stesso alla ricorrente;

che, attesa la tardività dell’atto difensivo, non possono essere prese in esame le istanze in esso formulate volte alla cancellazione di frasi offensive contenute nel ricorso e alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni;

che, il ricorso merita accoglimento;

che, infatti, il rapporto di effettiva pregiudizialità, che impone la sospensione del processo pregiudicato, si configura, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass., n. 4314 del 2008; Cass. n. 8174 del 2006; Cass., n. 1285 del 2006; Cass., n. 16469 del 2005), solo nei casi in cui l’accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all’oggetto dell’altro;

che, con riferimento a fattispecie analoga alla presente, questa Corte ha avuto modo di affermare recentemente il seguente principio di diritto: “In tema di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un’altra solo nei casi in cui l’accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all’oggetto dell’altro; peraltro, nell’attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve escludersi ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato l’ordinanza impugnata con cui era stata sospesa la causa di rilascio di un appartamento per cessazione del comodato in attesa della definizione di un altro processo, tra le stesse parti, relativo ad una divisione in cui era stata denunciata la simulazione dell’atto da cui l’attore della causa di rilascio traeva il titolo di proprietà sull’immobile)” (Cass., n. 4314 del 2008);

che, invero, come nella fattispecie oggetto della citata pronuncia, nella presente controversia la ricorrente ha agito chiedendo che venisse accertata e dichiarata “la carenza di titolo che legittima il possesso del villino… da parte del convenuto e per l’effetto condannarlo alla restituzione ed al rilascio… nonchè alla restituzione dei frutti percepiti a far data dal (OMISSIS), ossia dal momento della separazione dei coniugi, fino all’effettivo rilascio”;

che, rispetto a tale giudizio, il giudizio avente ad oggetto l’asserita simulazione dell’atto di cessione delle quote sociali in favore della ricorrente, non integra quella pregiudizialità giuridica che impone la sospensione del processo, ma una pregiudizialità di mero fatto;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato, fissandosi il termine di 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio;

che al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità provvederà il giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato; dispone la riassunzione della causa nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione della presente ordinanza; rimette al giudice del merito la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA