Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4160 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4160 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: NOCERA ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7006/2013, proposto da
ANASTASIO Giuseppa, rappresentata e difesa, giusta procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Silverio Sica, presso il cui
studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Piazza della Libertà n.
20;
-ricorrente –

contro
Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Salerno, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 470/4/12 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, depositata
il 6/09/2012, non notificata;
e sul ricorso n. 7007/13 proposto da
CRISCUOLO Salvatore, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Silverio Sica, presso il cui

Data pubblicazione: 21/02/2018

studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Piazza della Libertà n.
20;
-ricorrente contro
Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Salerno, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrenteavverso la sentenza n. 469/4/12 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, depositata
il 6/09/2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/07/2017
dal dott. Andrea Nocera, Magistrato addetto al Massimario,
applicato alla Sezione Tributaria.
FATTI DI CAUSA
I fatti rilevanti
Salvatore Criscuolo impugnava dinanzi alla CTR di Salerno l’avviso
di accertamento col quale gli era stata comunicata l’attribuzione
della rendita catastale definitiva all’immobile sito in Conca dei
Marini del quale egli era nudo proprietario. Nelle more del giudizio,
su sollecitazione del medesimo Criscuolo, l’Ufficio in sede di
autotutela provvedeva a rideterminare la rendita dell’immobile
(riducendola da C 65.500,00 a C 43.955,00) ed il relativo
provvedimento di rideterminazione della rendita catastale veniva
notificato, oltre che al Criscuolo, anche a Giuseppa Anastasio,
madre del predetto ed usufruttuaria dell’immobile in questione.
Entrambi, con separati ricorsi, impugnavano il provvedimento loro
notificato dinanzi alla CTP di Salerno e successivamente, rimasti
soccombenti, ricorrevano in appello dinanzi alla CTR della
Campania -sezione distaccata di Salerno, che respingeva entrambe
le proposte impugnazioni.

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STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

Avverso le sentenze d’appello Salvatore Criscuolo e Giuseppa
Anastasio ricorrono separatamente in questa sede. L’Agenzia delle
Entrate resiste ad entrambi i ricorsi con controricorso.

Le ragioni della decisione
Va innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi per connessione
oggettiva in quanto, pur proposti avverso sentenze diverse, hanno

Vanno esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso
proposto dal Criscuolo ed il primo motivo del ricorso proposto dalla
Anastasio, coi quali si denuncia nullità della sentenza e del
procedimento per violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
nonché (nel solo ricorso Anastasio) per violazione degli artt. 7 I. n.
212 del 2000 e 3 I. n. 241 del 1990.
I ricorrenti si dolgono sostanzialmente del fatto che il primo avviso
(n.0546039/2009) col quale l’Agenzia determinava in C 65.500,00
la rendita definitiva attribuita all’immobile fu notificato al solo
Criscuolo e che neppure nel corso del procedimento instaurato a
seguito dell’opposizione proposta dal suddetto fu integrato il
contraddittorio nei confronti della Anastasio. Quest’ultima inoltre si
duole del fatto che, in relazione all’avviso successivo all’esercizio
dell’autotutela, le fu notificata una nota priva di motivazione, resa
in un segmento sub-procedimentale al quale ella era rimasta
estranea, in difetto di notifica dell’atto presupposto (identificato nel
suddetto avviso n. 546039/2009).
Le censure sono infondate.
L’avviso di accertamento iniziale (non notificato alla Anastasio) è
stato “travolto” dal secondo avviso emesso in sede di autotutela,
con conseguente venir meno anche del processo instaurato per
impugnarlo; pertanto non è tecnicamente possibile (e peraltro
nessuna delle parti vi avrebbe interesse) dichiarare la nullità -per
difetto di contraddittorio- di un processo relativo alla impugnazione
di un atto che è stato ritirato in via di autotutela, determinando
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ad oggetto l’accertamento della rendita del medesimo immobile.

così la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del
processo relativo alla sua impugnazione.
Né è possibile ritenere che quell’originario difetto di notifica si
riverberi sul diverso processo instaurato con l’impugnazione di un
differente e successivo avviso di accertamento ritualmente
notificato alla Anastasio e da questa impugnato.
In proposito è sufficiente evidenziare quanto esplicitamente ed

sia dalla Corte costituzionale (v. da ultimo C.Cost. n. 181 del 2017
e la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata), e cioè che
l’autotutela tributaria costituisce un potere esercitabile d’ufficio da
parte delle Agenzie fiscali, sulla base di valutazioni largamente
discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente.
Il privato può, naturalmente, sollecitarne l’esercizio, segnalando
l’illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma
il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad
istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso con
la conseguenza che il silenzio dell’amministrazione finanziaria
sull’istanza di autotutela non è contestabile davanti ad alcun
giudice. Dai principi sopra riportati discende, a fortiori, l’assoluta
“indipendenza” tra le iniziative di parte e quelle dell’Agenzia in sede
di autotutela, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione del
provvedimento assunto in autotutela dà vita ad un procedimento
autonomo, non ad una “fase” del procedimento eventualmente in
precedenza instaurato per impugnare il provvedimento poi
caducato a seguito dell’esercizio dell’autotutela e con l’ulteriore
conseguenza che quest’ultimo provvedimento non costituisce “atto
presupposto” dell’atto eventualmente assunto in autotutela.
E’ peraltro da aggiungere che neppure sotto altro profilo si
configura il difetto di motivazione dell’atto di rideterminazione della
rendita denunciato dalla Anastasio, posto che nell’atto, siccome
parzialmente riportato nel ricorso dalla predetta, sono chiaramente

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implicitamente ritenuto sia da questa Corte, anche a sezioni unite,

sia pure sinteticamente individuate le ragioni della rideterminazione
della rendita.
Nonostante il riferimento fatto alla “istanza prodotta” (dal
Criscuolo) ed a “tutte le circostanze (ivi) indicate”, nell’atto in
autotutela sono chiaramente indicati gli elementi sulla base dei
quali si è pervenutfig, alla rideterminazione della rendita dell’unità
immobiliare. L’Ufficio, nel determinare la nuova rendita, ha

dati oggettivi, rapportando “al valore unitario di mercato” la
superficie “ragguagliata” degli immobili, in considerazione delle
caratteristiche specifiche degli stessi.
Nel procedere alla stima l’Agenzia esprime un giudizio sul valore
economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in
relazione alla quale la presenza e la adeguatezza o non della
motivazione rilevano, non già ai fini della legittimità, ma della
attendibilità concreta del giudizio accennato e, in sede contenziosa,
della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata
in motivazione. (Cass. n. 2268/2014; n. 5404 del 2012; Cass. n.
14379 del 2011; Cass. sez. trib. n. 16824 del 2006).
Infine per completezza deve rilevarsi che neppure sussiste un
difetto di contraddittorio rispetto ai procedimenti separatamente
instaurati dal Criscuolo e dalla Anastasio per impugnare il
provvedimento di determinazione della rendita successivamente
assunto in autotutela dall’Agenzia e notificato ad entrambe le parti,
procedimenti nei quali non si è proceduto nei giudizi di merito alla
integrazione del contraddittorio.
In proposito è sufficiente richiamare, per identità di ratio, la
copiosa giurisprudenza di questo giudice di legittimità -formatasi
soprattutto in riferimento all’ipotesi di litisconsorzio tra società di
persone e relativi soci con riguardo alla rettifica del reddito della
società ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi
stessi a ciascun socio- che ha escluso la dichiarazione di nullità del
processo per violazione del principio del contraddittorio in ipotesi di
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proceduto ad una nuova ed autonoma stima del bene, fondata su

giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti
necessari, essendo possibile dispory la riunione in cassazione
quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla consapevolezza di
ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto
impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte
dalle stesse, sia caratterizzata da identità oggettiva dei ricorsi
quanto a “causa petendi”, proposizione degli stessi avverso il

fondamento della rettifica e, perciò, difese sostanzialmente
identiche; sostanziale simultaneità della trattazione dei giudizi
dinanzi ad entrambi i giudici del merito, identità sostanziale delle
decisioni adottate da tali giudici. In tali casi infatti, secondo la
richiamata giurisprudenza alla quale il collegio ritiene di dare
continuità, la ricomposizione dell’unicità della causa anche solo in
cassazione attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata
del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6
e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria)
declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito,
si determini un inutile dispendio di energie processuali per
conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non
giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del
principio del contraddittorio (v. per tutte, tra numerose altre, Cass.
n. 29843/2017). Nella specie ricorre la situazione considerata dalla
terra
„,€ZI-o
si___
che la Anastasio e il
richiamata giurisprudenza se
Criscuolo sono madre e figlio, che c’è stata una sostanziale
simultaneità della trattazione dei ricorsi dinanzi ad entrambi i
giudici di merito nonché sostanziale identità di decisione in
entrambi i gradi (in appello le cause sono state addirittura trattate
una dopo l’altra, affidate al medesimo relatore -mentre le parti
erano difese dal medesimo legale- nonché decise nella stessa
giornata con sentenze depositate nella medesima data).

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sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il

Col secondo motivo di ricorso la Anastasio deduce nullità della
sentenza per violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. per
mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare,
la ricorrente sostiene che il giudice di appello, facendo proprie le
difese dell’Agenzia, si è pronunciato su questioni non solo non
appellate ma addirittura estranee alla ricorrente.
La censura è inammissibile.

così come prospettata, risulta in realtà generica in quanto la
ricorrente non esplicita con sufficiente chiarezza se le affermazioni
del giudice d’appello asseritamente estranee al devolutum abbiano
effettivamente inciso sulla decisione o abbiano addirittura
comportato, in ipotesi, una omessa pronuncia sulle questioni
devolute, oppure se non abbiano inciso sulla decisione assunta
restando a livello di semplici obiter dicta. La censura difetta
pertanto di specificità ed autosufficienza, anche con particolare
riguardo all’interesse che dovrebbe sostenerla.
Infine, col terzo motivo di ricorso della Anastasio e col secondo
motivo di ricorso del Criscuolo, si denuncia, sotto diversi profili, il
vizio di motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che i giudici
d’appello: si siano limitati a richiamare l’atto emesso in sede di
autotutela dall’Ufficio senza indicare l’iter logico e gli elementi di
fatto e di diritto che portavano a ritenere congrua l’effettuata
rideterminazione; abbiano fatto propri i calcoli posti dall’Agenzia a
sostegno della propria difesa senza fornire i necessari chiarimenti,
non potendo ritenersi legittima la mera adesione acritica alla tesi
prospettata da una della parti; abbiano in motivazione fatto rinvio a
sentenza del giudice tributario – peraltro non conferente pronunciata in altro processo, senza riportare i contenuti mutuati
ed in particolare riportando solo il numero e l’anno della decisione
ma non la sezione, senza considerare che, trattandosi di sentenza

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La semplice affermazione di pronuncia su questioni non dedotte,

tributaria di merito, la numerazione delle sentenze viene operata
per ogni sezione, e non per commissione.
Le censure presentano diversi profili di inammissibilità per
genericità, mancanza di decisività e difetto di autosufficienza.
Innanzitutto deve rilevarsi che, secondo reiterata giurisprudenza di
questo giudice di legittimità (v. tra le altre Cass. n. 29883 del
2017; n. 21152 del 2014 e n. 16655 del 2011), anche con riguardo

disciplina del vizio di motivazione anteriore alla I. n. 134 del 2012,
occorre considerare che, per effetto della modifica dell’art. 360
c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, il vizio di omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione di cui all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c., deve essere dedotto mediante esposizione
chiara, precisa e sintetica dello specifico e circostanziato fatto
controverso – in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali
l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la
decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo del o
dei fatti specificamente dedotti, che non devono attenere a
generiche questioni o punti, dovendo il “fatto” configurarsi in senso
storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto principale ex
art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o
anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante
di una circostanza principale).
E’ inoltre da precisare che, secondo reiterata giurisprudenza di
questo giudice di legittimità (v. per tutte cass. n. 12052 del 2007)
il ricorso per cassazione col quale si facciano valere vizi di
motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 n. 5
c.p.c., deve contenere la precisa indicazione di carenze o lacune
nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di
essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti
nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato
fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le
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a ricorsi ai quali, come nella specie, è ancora applicabile la

varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale
degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Risulta
pertanto inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che
di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati
acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della

dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi dell'”iter” formativo di tale
convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame.
Diversamente, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n.5
c.p.c. si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni
raggiunte dal giudice del merito, al quale, per le medesime
considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesse l’esplicita
confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina
degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché né l’una
né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza di
adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un
esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e
le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole
idonee e sufficienti a giustificarlo.
Quanto al richiamo della sentenza n. 50/01/2008 -sentenza
tributaria di merito in cui mancherebbe l’indicazione della sezione
emittente- è sufficiente anche in questo caso evidenziare la
genericità del rilievo, meglio, la mancata evidenziazione della
decisività della questione nell’ambito del vizio dedotto. Solo per
completezza è appena il caso di rilevare che: l’art. 118 disp. att.
c.p.c., dopo le modifiche introdotte dalla I. n. 69 del 2009, prevede
al primo comma che la motivazione della sentenza consiste nella
succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni
giuridiche della decisione anche con riferimento a precedenti
9

discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e

conformi. E sempre soltanto per completezza si precisa che quando
per indicare una sentenza tributaria di merito si riportano tre
numeri (nella specie, come sopra, 50/01/2008), il primo si riferisce
al numero della sentenza, il secondo alla sezione che l’ha emessa
ed il terzo all’anno.
E’ infine da precisare che recentemente le sezioni unite di questa
Corte, con sentenza n. 642 del 2015, alla quale il collegio intende

hanno affermato che nel processo civile ed in quello tributario, la
sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un
atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari),
senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della
decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e
risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base
alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di
redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto
d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei
contenuti né delle modalità espositive, dovendo peraltro rilevarsi
che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso
rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.
Deve essere pertanto disposto il rigetto dei due ricorsi riuniti.
L’evolversi della vicenda processuale giustifica la compensazione
delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M .
La Corte riunisce al presente il ricorso n.7007/13. Rigetta i ricorsi
riuniti. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione
civile, il 19 luglio 2017.
Il/Présidente

dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene,

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