Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4160 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8318/2018 R.G. proposto da:

SOFIM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

S.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Franco TOMASSINI, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Pompeo Magno, n. 7, presso lo studio legale dell’avv.

Franco TOMASSINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5056/19/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO; Sezione staccata di LATINA, depositata il

06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, con cui l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto la detraibilità del credito IVA utilizzato in compensazione nell’anno 2010 ma maturato nell’anno di imposta 2009, in cui la dichiarazione doveva considerarsi nulla perchè spedita a mezzo posta, la società contribuente ricorre con un motivo nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che replica con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR aveva accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria ritenendo nulla la dichiarazione spedita a mezzo posta “in presenza dell’obbligo di presentazione in via telematica”;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 1,2 e 3, in relazione al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, della L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 10 e artt. 97 e 98 Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto nulla la dichiarazione IVA spedita a mezzo posta invece di essere inoltrata telematicamente, che costituisce violazione meramente formale, e di aver escluso la detraibilità del credito IVA non contestato in spregio al principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 12012 del 2006.

Il motivo è fondato nei termini di cui si dirà.

Va preliminarmente ribadito che “Le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, individuate dal D.P.R. n. 322 del 1988, art. 3, sono tassative e vincolanti per il contribuente sicchè, ove questi sia tenuto ad utilizzare il servizio telematico e presenti, invece, la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla ai sensi dell’art. 1, comma 1, del detto decreto e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo, senza che assuma rilevanza la previsione di una sanzione inferiore, da parte del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l’omessa dichiarazione, trattandosi di una scelta legislativa discrezionale che non indice sul profilo della validità della dichiarazione e che, in ogni caso, trova applicazione solo se la violazione non rilevi sul contenuto essenziale della dichiarazione” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19058 del 18/07/2018, Rv. 649807; in termini, Cass. n. 9973 del 2015).

Ma la nullità della dichiarazione, al pari della sua omessa presentazione, non può impedire alla parte di usufruire, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno d’imposta.

Nella specie, precisato che la società contribuente aveva chiesto in primo grado “la conservazione del diritto alla detrazione del credito IVA” (così a pag. 2 della sentenza impugnata), deve farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 17758 dell’8/09/2016, secondo cui “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (conf. Cass., Sez. U., sentenza n. 17757 dell’8/09/2016).

Si legge nella motivazione della citata pronuncia che “il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (conf. Cass. Sez. U, ud. 21 giugno 2016, Fa/I. LTS)”.

Sulla stessa scia da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31433 del 05/12/2018 (Rv. 651777 – 01), secondo cui “Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento sia stato operato non per contestazione di merito, ma sul mero riscontro formale dell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale in cui il credito IVA era sorto e nondimeno utilizzato in compensazione nell’anno d’imposta oggetto di accertamento.

Pertanto, la CTR, stante l’originaria richiesta della società contribuente di “conservazione del diritto alla detrazione del credito IVA”, ribadita in secondo grado in cui insisteva “per la conferma della sentenza di prime cure con cui i primi giudici avevano giustamente fatto prevalere la sostanza sulla forma” (sentenza impugnata, pag. 2), avrebbe dovuto accertare la spettanza dello stesso.

Ne consegue che il ricorso va accolto nei termini di cui sopra e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, provvederà a rivalutare la vicenda processuale alla stregua dei suindicati principi giurisprudenziali, accertando in particolare se la società contribuente abbia tempestivamente dedotto e, quindi, fornito dimostrazione che il credito IVA sia sorto e, quindi, la deduzione eseguita “entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto” e “riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 17758/2016 cit.).

La CTR regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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