Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4160 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5860/2015 proposto da:

ZF SACHS ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VALADIER 36, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE DEL GAUDIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALERIANO FERRARI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA NAPOLI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2014 del TRIBUNALE di TORINO del

03/06/2014, depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato VALERIANO FERRARI, difensore del ricorrente, che

chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA, difensore del controricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, il ricorso proposto dalla ZF Sachs s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Torino che, in accoglimento del ricorso proposto da P.P.F., aveva condannato la società a corrispondergli la somma di Euro 26.446,28 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo in relazione all’accertata illegittima collocazione in cassa integrazione guadagni per vari periodi dal 2007 al 2011 stante la omessa indicazione nella comunicazione di avvio della procedura dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè delle modalità di rotazione.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino e dell’ordinanza di inammissibilità della Corte di appello della stessa città ricorre la Zf Sachs s.p.a. che articola due motivi con i quali denuncia l’insufficienza ed illogicità della motivazione dell’ordinanza per non avere la Corte motivato sulle censure sottoposte alla sua attenzione pretermettendo l’esame dei motivi di impugnazione e così incorrendo in un error in procedendo. Inoltre con il terzo motivo denuncia l’insufficiente illogica e contraddittoria motivazione sia dell’ordinanza che della sentenza che avrebbero considerato equivalenti le situazioni di CIGO e quella di CIGS in concreto verificatasi.

P.P.F. si è costituito per resistere al ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Tanto premesso le censure formulate con il ricorso sono inammissibili, nè a diverse conclusioni si perviene in considerazione delle ulteriori argomentazioni svolte nella memoria depositata da parte ricorrente.

In primo luogo perchè secondo la giurisprudenza oramai prevalente di questa Corte l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, non è autonomamente ricorribile in cassazione con censure riguardanti il “merito” della controversia, giusta la previsione di ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado e quindi la non definitività, sotto questo profilo, dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1914 del 2016).

In secondo luogo perchè anche le censure che investono la sentenza del Tribunale, intitolate come “insufficiente illogica e contraddittoria motivazione” sottolineano poi una pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost., senza in alcun modo agganciare tale prospettata violazione ad una specifica disposizione di legge di tal che non è possibile comprenderne il significato.

Anche a voler tralasciare l’inammissibilità della censura, prospettata come vizio di motivazione formulato secondo la schema dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo antecedente le modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che invece sono ragione ternporis applicabili al ricorso in esame (sentenza pubblicate dopo il 12 agosto 2012) va rilevato che la censura non risponde ai criteri di specificità dettati dall’art. 366 c.p.c. e perciò solo deve essere dichiarata inammissibile (sulla necessità di motivi specifici e completi v. Cass. 14.12.2015 n. 25106 e in precedenza Cass. n. 5277 del 2014, n. 6184 del 2009, n. 15604 del 2007, n. 5244 del 2006 e n. 4741 del 2005).

Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’Avvocato Sergio Vacirca che se ne dichiara antistatario.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori come per legge.

Spese da distrarsi in favore dell’Avvocato Sergio Vacirca che se ne dichiara antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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