Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4160 del 09/02/2022
Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4160
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14527-2016 proposto da:
M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DEL POPOLO 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SE.RI.T. S.P.A.), domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIA ARCUDI;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione
dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA
SCIPLINO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1300/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 03/12/2015 R.G.N. 753/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
15/12/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con sentenza n. 1300 del 2015, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta dall’attuale ricorrente per l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria alla quale era sotteso il mancato pagamento di contributi iscritti a ruolo;
2. la Corte di merito, a motivo della decisione, riteneva valide le iscrizioni a ruolo e la successiva iscrizione ipotecaria precedute da valida notifica delle cartelle esattoriali a mani di familiari del debitore, qualificatisi come conviventi della destinataria degli atti e, premesso che l’onere di fornire la prova del contrario incombesse su chi ne contestava la veridicità, riteneva, inoltre, non decisiva, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante la diversa residenza dei familiari né la prova testimoniale dedotta al fine di dimostrare di non avere mai convissuto con i familiari indicati nelle relate di notifica delle cartelle impugnate;
3. affermava, inoltre, che l’iscrizione ipotecaria si sottraesse alla regola procedimentale del previo invio dell’intimazione di pagamento;
4. ricorre avverso tale sentenza M.M.G., con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, Riscossione Sicilia s. p. a.;
5. l’Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps S.C.C.I. s.p.a..
Diritto
CONSIDERATO
che:
6. la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la Corte di merito, con motivazione apparente, omesso di motivare sulle questioni oggetto di causa, relative alla validità delle notifiche delle sette cartelle oggetto di causa, presupposto dell’avviso di iscrizione ipotecaria, affermando di condividere la decisione del primo giudice in modo generico, con riferimento alle cartelle nel loro complesso omettendo l’esame di ciascuna di esse (primo motivo); violazione dell’art. 139 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 2727 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la prova del difetto di residenza del consegnatario e dirimente la prova diabolica della natura meramente occasionale della presenza del familiare presso l’abitazione del destinatario dell’atto (secondo motivo); violazione dell’art. 420 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per non avere il giudice di primo grado disposto d’ufficio le prove necessarie per l’accertamento della verità del fatto storico (che la ricorrente non avesse mai convissuto con alcuno dei familiari indicati nelle relate) (terzo motivo); violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e art. 77 e degli artt. 41,47,48 Carte dei diritti fondamentali dell’Unione Europea per avere ritenuto infondata l’eccezione relativa alla mancata notifica di avvisi bonari anteriormente all’iscrizione ipotecaria;
7. i primi tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono da rigettare;
8. innanzitutto la Corte di merito, in una valutazione globale delle notificazioni delle cartelle accomunate dalla notifica a mani di familiari dichiaratisi conviventi della destinataria degli atti espresso e illustrato la ratio decidendi in ordine alla ritualità delle notificazioni e della successiva iscrizione ipotecaria, non limitandosi alla mera condivisione del medesimo principio già enunciato dal primo giudice e tanto basta per escludere la nullità della sentenza e ritenere la motivazione non apparente ma idonea a rivelare la ratio decidendi e a evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass.,Sez. Un., n. 8053 del 2014);
9. passando al nocciolo della questione sulla quale sono imperniate le censure, la sentenza impugnata è conforme ai consolidati principi espressi da questa Corte, in plurime decisioni;
10. la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
11. il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 175 del 2018);
12. a mente della disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento, ad opera dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l’avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13. questa Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti);
14. la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario;
15. tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario (Cass. nn. 632 del 2011, 24852 del 2006 e 22607 del 2009);
16. correttamente la Corte territoriale si è dunque attenuta ai principi sopra individuati nel ritenere la validità della notifica così come effettuata e onerare il destinatario della prova della mancata ricezione, nel senso evidenziato;
17. inammissibile e’, infine, il terzo motivo per essere la censura priva di decisività agli effetti di quanto detto nei paragrafi che precedono;
18. fondato si appalesa, invece, il quarto motivo;
19. la Corte di merito non si è conformata all’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, sentenza n. 19667 del 2014, secondo cui, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2-bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (cfr. Cass. nn. 23875, 25954 del 2015; Cass. nn. 5577, 15487 del 2019; da ultimo, Cass. n. 36490 del 2021);
20. in conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad altro Giudice, che si designa nella medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto;
21. al Giudice del rinvio si rimette anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allà Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022