Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 416 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 416 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 16023-2012 proposto da:
BALLA ANISA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avocato EGIDI ALDO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
GIUDICE DI PACE DI VARESE;
– intimato avverso il provvedimento n. 681/11del GIUDICE DI PACE di
VARESE, depositato il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svdlta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Don. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che aderisce
alla relazione.

G525
213

Data pubblicazione: 10/01/2014

CONSIDERATO CHE
1. — La sig.ra Anisa Balla, di nazionalità Albanese, ricorse al
Giudice di pace di Varese avverso il decreto di espulsione emesso nei
suoi confronti il 6 ottobre 2011 dal Prefetto della stessa città, motivato
dall’essere ella entrata in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e

giorni dall’ingresso. Dedusse di essere in possesso di permesso di
soggiorno con scadenza 20 gennaio 2012 rilasciatole dalle competenti
autorità greche.
Il Giudice di pace ha respinto il ricorso sul rilievo che la
ricorrente aveva rilasciato dichiarazioni mendaci al Prefetto e al
Questore e non aveva esibito i propri documenti di identità e il
permesso di soggiorno.
La sig.ra Balla ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolando due motivi di censura. L’autorità intimata non ha svolto
difese.
2. — Come rilevato nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
comunicata al PM e notificata all’avvocato della parte ricorrente — i
quali non hanno presentato conclusioni o memorie — non risulta
depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata
eseguita la notifica del ricorso a mezzo posta. Il ricorso stesso va

non aver comunque richiesto il permesso di soggiorno entro otto

pertanto dichiarato inammissibile.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali.
DEPOSMO ;N CANCE”

P.Q.M.

ogo,

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2013
Il Presi

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