Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41599 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 27/12/2021), n.41599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13764/2016 proposto da:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente

pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia, in Roma via

dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Comune di San Daniele Po, nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Rusconi, giusta procura

alle liti in calce al controricorso, con elezione di domicilio in

Roma, Piazzale Flaminio, n. 19.

– controricorrente –

e nei confronti di:

Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore;

Ministero dell’Interno, Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in

persona dei rispettivi Ministri pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di MILANO, n. 9318/2015, pubblicata

il 7 agosto 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 7 agosto 2015, il Tribunale di Milano aveva accertato che il Comune di San Daniele Po aveva sostenuto spese per il consolidamento ed il sopralzo dell’argine nel tratto (OMISSIS) per l’importo di Euro 300.000,00 e aveva condannato il Dipartimento di Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a tenere indenne il Comune di San Daniele Po dall’esborso sostenuto e, per l’effetto, aveva condannato la Presidenza convenuta al pagamento della somma suddetta, oltre interessi legali, rigettando le domande proposte nei confronti della Regione Lombardia e dei Ministeri dell’interno, dell’Ambiente e dell’Economia e delle Finanze.

2. Il Tribunale, dopo avere affermato che la situazione in cui si era trovato ad operare il Sindaco del Comune di San Daniele Po era una situazione di calamità naturale che, per estensione ed intensità, meritava l’intervento della Protezione civile e che la circostanza che, ex post, la Regione Lombardia avesse chiesto ed ottenuto la dichiarazione di stato di calamità soltanto per le Province di Pavia e Lodi, non incideva sulla situazione di emergenza concreta, come si evinceva anche dalla Legge Istitutiva della Protezione civile n. 225 del 1992, ha affermato che:

-il Sindaco aveva agito quale Ufficiale di Governo e, in tale qualità, di delegato territorialmente ad attivare i poteri relativi alla protezione civile in situazione di pericolo concreto ed urgente e ad adottare prescrizioni dal carattere indifferibile;

– non vi era motivo di dubitare della legittimità dell’ordinanza del Sindaco del 25 aprile 2009, anche sotto il profilo sollevato della mancata audizione del Prefetto, perché intervenuta proprio a seguito di una segnalazione di allerta da parte del Prefetto e comunicata immediatamente allo stesso, stante anche il rilevante periodo di tempo intercorso dalla sua adozione;

– spettava all’Amministrazione statale il pagamento di quanto speso dal Comune sulla base di provvedimenti emanati dal Sindaco in funzione di Ufficiale di Governo per far fronte a situazioni di calamità urgenti ed indifferibili, in ragione dei principi espressi in sede di legittimità, né la L. n. 225 del 1992 aveva mutato il criterio di imputazione degli oneri in materia di protezione civile;

– in tale vicenda, la Regione Lombardia aveva operato quale interlocutore di riferimento con i Comuni interessati e soggetto costituente riferimento territoriale del Dipartimento di Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Con ordinanza n. 1494/2016, depositata il 23 marzo 2016 e comunicata in pari data, la Corte d’appello dichiarava, ex art. 348 bis c.p.c., inammissibile l’impugnazione proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso la sentenza impugnata, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. Il Comune di San Daniele Po ha depositato controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 c.p.c. e art. 133 c.p.c., comma 1, lett. q), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, avendo omesso il giudice di primo grado di rilevare d’ufficio e di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché la controversia in esame, in quanto derivante dall’esercizio di potestà pubbliche, ex art. 7 c.p.a. doveva essere attribuita alla cognizione del giudice amministrativo; il giudice di appello, del tutto impropriamente e in maniera inconferente, sull’eccezione del difetto di giurisdizione, aveva affermato che: “Invero, occorre rilevare che la controversia, avente ad oggetto l’accertamento e il pagamento del contributo a carico dello Stato per l’immissione in ruoli speciali di personale per lo svolgimento delle attività necessarie a far fronte alle conseguenze delle emergenze naturali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. 5. U. n. 5922 del 14.3.2011)”.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 108 nonché del combinato disposto della L. n. 225 del 1992, artt. 2,3,5 e 15 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale aveva affermato l’esclusiva legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, su una interpretazione erronea della normativa applicabile all’epoca dei fatti (aprile 2009); che lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali dell’aprile 2009 non era stato mai dichiarato per la provincia di Cremona (cui faceva parte il Comune di San Daniele Po), dichiarato invece per le sole province di Pavia e Lodi, con la conseguenza che l’intervento posto in essere era di competenza delle amministrazioni territoriali; che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 108 poi recepito nella Legge di protezione civile della Regione Lombardia 22 maggio 2004, n. 16, evidenziava che nel corso dell’evento calamitoso ed anche prima del suo accadimento le autorità sindacali, sin dal 1998, erano autorità di protezione civile iure proprio; che tale assetto di competenze era espressione del federalismo amministrativo introdotto con la L. n. 59 del 1997 (cosiddetta Legge Bassanini), che in relazione alla materia della protezione civile trovava un riferimento proprio nel D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 107 e 108; che, nella specie, trovava applicazione la L. n. 225/1992, come vigente all’epoca dei fatti e non come modificata nel 2012, cui aveva fatto riferimento il giudice di primo grado, che prevedeva un intervento finanziario dello Stato solo per gli eventi di cui alla lett. c) e sempre successivo all’evento stesso (così anche con riferimento agli eventi di cui alle lett. a) e b); che la Regione Lombardia era stata resa destinataria di vari finanziamenti (D.P.C.M. n. 3835 del 2009, art. 8); che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il legislatore prevedeva che al cessare dello stato di emergenza subentrava l’amministrazione ordinariamente competente; il Giudice non aveva nemmeno approfondito se l’intervento di cui si discuteva avesse natura di emergenza o di prevenzione e che si trattava, tenuto conto della normativa vigente all’epoca dei fatti, di funzioni proprie del Comune.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. La parte ricorrente, infatti, non ha indicato nel ricorso per cassazione i motivi di appello, come emerge dalla lettura della esposizione dei fatti di causa e svolgimento dei precedenti gradi del giudizio (pagine 2- 4), dove vengono riportati il dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado e la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato “assorbite le ulteriori questioni relative alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di cui all’art. 283 c.p.c. “, e la generica indicazione di avere lamentato il “difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo” e “l’erroneità della pronuncia per difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Ne’ i motivi di appello possono ricavarsi dalla lettura dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello di Torino ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il cui contenuto, sul punto, non è stato nemmeno riportato e trascritto nel ricorso per cassazione.

5. Deve in proposito ribadirsi il consolidato principio di diritto, per il quale nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’atto di appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza dichiarativa della inammissibilità, al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass., 20 settembre 2019, n. 23514; Cass., 15 maggio 2014, n. 10722).

Questa Corte ha, inoltre, affermato che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, l’onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno (Cass., 23 dicembre 2016, n. 26936).

6. In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnazione mediante l’appello continua ad esigere, alla luce della giurisprudenza richiamata, la puntuale indicazione dei motivi di appello, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

7. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Comune controricorrente e liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo alla pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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