Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41590 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 27/12/2021), n.41590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15264/2020,proposto da:

J.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino n. 7,

presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Maurizio Veglio, in forza di procura speciale

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, depositata il

26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10(12/2021, da IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1898/2019, depositata in data 26/11/2019, ha respinto il gravame di J.J., cittadino (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici d’appello, premesso che il gravame era limitato al mancato accoglimento della domanda di protezione umanitaria, hanno rilevato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per sfuggire alle minacce di un gruppo di malviventi, che già avevano assassinato il padre) era stata ritenuta non credibile, con statuizione passata in giudicato e non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero (considerato: quanto alla sindrome da ipertensione arteriosa, che non era dimostrato che, in (OMISSIS), il medesimo non avrebbe avuto accesso alle cure farmacologiche necessarie; quanto alla situazione di violazione dei diritti umani in (OMISSIS), che essa non rilevava, nei termini allegati, del tutto generici ed astratti; quanto alla nascita di una figlia, che ciò non costituiva presupposto di legge).

Avverso la suddetta pronuncia, J.J. propone ricorso per cassazione, notificato il 10/6/2020, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, sia l’omessa valutazione complessiva dei profili di vulnerabilità del ricorrente, rappresentati dal legame famigliare in Italia (una moglie ed un figlio), dalle condizioni di salute (essendo il richiedente affetto da ipertensione arteriosa) e dall’integrazione lavorativa in Italia (avendo egli frequentato vari corsi di lingua italiana e concluso un contratto di tirocinio a tempo pieno, della durata di tre mesi, presso un ristorante), in relazione al diniego di protezione umanitaria; 2) con il secondo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, sia l’omessa valutazione comparativa tra le condizioni di vita del richiedente in Italia ed in (OMISSIS), in relazione al diniego di protezione umanitaria; 3) con il terzo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19 sia la motivazione apparente, sempre in relazione al diniego di protezione umanitaria; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in particolare, sempre in relazione al diniego di protezione umanitaria, l’erronea esclusione dei legami familiari quale presupposto idoneo ad integrare una condizione di vulnerabilità; 5) con il quinto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, sempre in riferimento al diniego di protezione umanitaria, per avere la Corte di merito omesso ogni istruttoria in relazione all’impossibilità di accedere ad adeguate cure mediche nel Paese d’origine.

2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse concernendo tutte la questione del diniego di protezione umanitaria, sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

Il ricorrente lamenta, in particolare, il mancato rilievo dei legami famigliari, in Italia, del richiedente, vale a dire la presenza di una moglie e di una figlia, allegati davanti al giudice di merito, unitamente a relazione dei Servizi sociali, nonché del serio percorso di integrazione formativa e lavorativa intrapreso (avendo egli frequentato corsi di lingua e di formazione professionale, concludendo un contratto di tirocinio a tempo pieno presso un ristorante), anche all’interno della cooperativa di accoglienza.

In effetti, le Sezioni Unite (Cass. SU 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. n. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T. U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. In motivazione, le Sezioni Unite hanno, in particolare, chiarito che: a) deve confermarsi il principio, già enunciato in SS.UU. n. 29459/2019, secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, dandosi rilievo centrale, per valutare il profilo della vulnerabilità, al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo quali delineati nelle Carte sovranazionali e nella Costituzione italiana (art. 8 CEDU e artt. 2 e 3 Cost.); b) tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano (secondo quanto già affermato dalle Sezioni semplici nelle pronunce nn. 1104/2020 e 20894/2020); c) l’integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornando nel suo Paese di origine, anche con riguardo alla situazione soggettiva, sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali; d) “il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e, in situazioni di particolare gravità – quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità – può anche non assumere alcuna rilevanza”; e) “per contro, in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore”.

Orbene, nel presente giudizio, la Corte d’appello ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando, essenzialmente, che, a fronte della non credibilità di quanto narrato dal richiedente, con statuizione passata in giudicato, e della situazione generale del Paese d’origine, non sussistendo diritti che potessero essere pregiudicati dal rientro in patria del richiedente protezione, per quanto già espresso in ordine all’inesistenza di un rischio di persecuzione o di pregiudizio in un contesto di volenza generalizzata in (OMISSIS), non era sufficiente la documentazione allegata dal richiedente in ordine al requisito della integrazione effettiva nel nostro Paese.

In relazione all’allegata nascita in Italia di figlia minore, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che essa non costituiva presupposto per il riconoscimento della protezione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Nel ricorso per cassazione, si deduce, peraltro, che erano state allegate anche le relazioni dell’assistente sociale responsabile del nucleo familiare.

Tale statuizione non risulta quindi conforme ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto, a fronte di un buon livello di effettiva integrazione in Italia, testimoniato dai legami familiari in Italia (moglie e figlia) e dal costante e positivo svolgimento di corsi di formazione e di attività lavorativa, è mancata una corretta valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in patria.

Invero, si imponeva, per le considerazioni espresse da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte, una valutazione comparativa “attenuata”, secondo una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti (cfr. Cass. SU 24413/2021), dell’elemento oggettivo costituito dalle presumibili condizioni di vita, sotto tutti i profili, economico, lavorativo, sociale e relazionale, che attendono il richiedente asilo di ritorno nel Paese di origine, ove il medesimo non risulta avere conservato legami familiari (avendo perso i genitori e non avendo più contatti con la sorella), rispetto al secundum comparationis rappresentato dal livello di effettiva integrazione nel nostro Paese.

In tale specifica situazione personale del richiedente, quale allegata nel giudizio di merito, deve essere valutato non solo il rischio di danni futuri, legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante potrà trovare nel Paese di origine, ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, lavorative e più in generale economiche e del radicamento nel tessuto sociale italiano raggiunto, incidente sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Edu, e sul diritto alla dignità della persona ed allo svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali, quali riconosciuti negli artt. 3 e 2 Cost..

3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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