Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4159 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 8, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati FRIGENTI GUGLIELMO e

DOMENICO ROSSI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8876/2008 del TRIBUNALE di ROMA, del 23/04/08,

depositata il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. proposta dal sig. D. T.G. in relazione a illeciti stradali, ma ha compensato fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in considerazione dei “termini della vicenda”, senza alcun’altra indicazione;

che l’opponente ha quindi proposto ricorso per Cassazione per un solo motivo, riguardante la immotivata compensazione delle spese processuali, cui ha resistito l’intimato Comune di Roma con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura l’immotivata compensazione delle spese processuali, e’ manifestamente fondato, in base al disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), secondo cui i motivi per i quali il giudice ritiene di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali devono essere “esplicitamente indicati”, mentre nella specie il Tribunale ha fatto ricorso ad una mera clausola di stile;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma in persona di altro giudice.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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