Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4159 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4159 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso n. 12174-2011 proposto da:
ACSM – AGAM S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio legale “Bonelli Erede
Pappalardo”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Silvestri giusta
procura speciale estesa in calce al ricorso
– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.
– intimata-

avverso la sentenza n. 28/35/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15.3.2010;

Data pubblicazione: 21/02/2018

R.G. 12174/2011

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2017 dal
Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
uditi per la ricorrente gli Avvocati ANDREA SILVESTRI E ANDREA MANZITTI,
per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE
AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso

Con sentenza del 15.3.2010 la Commissione tributaria regionale della
Lombardia – sez. Milano rigettava l’appello proposto dalla società A.C.S.M. AGAM S.p.A. avverso la sentenza n. 72/08/2008 della Commissione
tributaria provinciale di Como, che aveva parzialmente accolto il ricorso,
proposto dalla suddetta società, avverso avvisi di accertamento, emessi per
gli anni 2003 e 2004, relativi ad IVA, IRPEG ed IRAP, escludendo,
dall’importo complessivo del reddito ripreso a tassazione per l’anno 2004,
unicamente gli importi corrispondenti a quote di ammortamento di un
terreno e alcuni fabbricati e respingendo per il resto il ricorso.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione,
notificato in data 28.4.2011, la società A.C.S.M. – AGAM S.p.A. S.p.a.,
affidato a cinque motivi.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede,
dall’Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con i motivi illustrati in ricorso, non può trovare
accoglimento, poiché prende in considerazione la sentenza di primo grado,
anziché quella impugnata; in particolare, il gravame propone articolate
doglianze, ai sensi dell’artt. 360, 10 comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., in merito alla
mancata ammissione in deduzione dal reddito della contribuente del canone
annuale, pari ad C 686.887,68, addebitato dal Comune di Como per la
concessione d’uso (fino al 31.12.2026) degli impianti demaniali relativi alla
gestione del servizio di distribuzione dell’acqua per usi civili e produttivi,
nonché di altre spese sanitarie e costi di telefonia, senza tuttavia in alcun
modo dolersi della mancanza di risposta, da parte della CTR, alle censure
proposte con l’atto di appello.

2

FATTI DI CAUSA

R.G. 12174/2011

2.

E’ dato, infatti, riscontrare, nella pronuncia impugnata, la totale

assenza di riferimento alle censure mosse alla sentenza di primo grado ed
alle argomentazioni svoltevi, con conseguente omessa pronunzia su motivi di
gravame, ritualmente ed inequivocabilmente formulati, in ordine al quale
quella pronunzia si rendeva necessaria ed ineludibile; la CTR si è infatti
limitata a rinviare, genericamente e per relationem, alla pronuncia della CTP

3. La censura a tale vizio doveva essere, dunque, formulata dalla società
ricorrente non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, bensì mediante la
denunzia del pertinente error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. in
relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., dacché solo tale specifica
differente deduzione consente alla parte di chiedere ed al Giudice di
legittimità, in tal caso Giudice anche del fatto in senso processuale,
d’effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, altrimenti preclusogli, e,
quindi, anche dell’atto d’appello.
6. La mancata deduzione del vizio da parte della ricorrente nei termini
indicati, evidenziando il difetto d’identificazione del preteso errore del Giudice
del merito ed impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende,
di conseguenza, inammissibile il ricorso (cfr. Cass. n. 12475/2004; sempre
nello stesso senso,

ex plurimis, 27387/2005; 1755/2006; 4191/2006;

1701/2006; 4019/2006; 8097/2006), che non risulta articolato su motivi
dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla
decisione impugnata (cfr. Cass. n. 3654/2006; 13830/2004).
7. Non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite stante la mancata
attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ACSMAGAM S.p.A.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria
della Corte di Cassazione, in data 6.12.2017.

senza alcuna esplicitazione al riguardo.

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