Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4159 del 17/02/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18250/2014 R.G., proposto dallo:
“Studio Legale Costantino – Associazione Professionale”, con sede in
Padova, in persona dell’associato rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dalli Avv. Michele Tiengo, con studio in
Padova, e dall’Avv. Prof. Francesco D’Ayala Valva, con studio in
Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al
ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
di Venezia – Mestre il 20 maggio 2013 n. 47/08/2013, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in
legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore
Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero
della Giustizia il 2 novembre 2020) del 19 novembre 2020 dal Dott.
Lo Sardo Giuseppe.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Lo “Studio Legale Costantino – Associazione Professionale” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre il 20 maggio 2013 n. 47/08/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per I.R.A.P. relativa all’anno 2005, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova il 29 aprile 2010 n. 78/10/2010, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Con istanza depositata il 18 dicembre 2017, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. L’istanza è stata notificata all’amministrazione finanziaria.
RITENUTO CHE:
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione) e tenuto conto della richiesta della parte per la definizione della controversia, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021