Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4159 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20262/2015 proposto da:

C.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso

l’avvocato GIANCARLO DI GENIO IN VIA DELLE ACACIE 13 C/O CENTRO CAF,

rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO

TRIOLO, VICENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

18/03/2015, depositata il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDEZ;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 7 aprile 2015, la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede (confermata nel resto), rideterminava le spese del giudizio di primo grado in complessivi Euro 2.010,00 condannando l’INPS al pagamento, in favore di C.M.C., della differenza tra l’importo spettante e quello liquidato dal primo giudice, oltre spese generali, IVA e CPA; condannava l’INPS al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi Euro 915,00 oltre rimborso spese per Euro 55,00 nonchè maggiorazione per spese generali del 15%, IVA e CPA.

Per la cassazione di tale decisione nella parte relativa alla statuizione sulle spese la C. propone ricorso affidato ad un unico motivo. L’INPS resiste con controricorso.

Con l’unico articolato motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014 e dei parametri di cui alle tabelle allegate al detto decreto per avere l’impugnata sentenza, senza il minimo supporto argomentativo e senza alcuna specificazione della normativa cli riferimento, determinato in Euro 915,00 l’importo per compensi professionali. Si evidenzia che, essendo il valore della controversia era di Euro 1.761,25, lo scaglione di riferimento era quello da Euro 1.100,00 a Euro 5.200,00 – in base alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 (ratione temporis applicabile) – e che la determinazione dei compensi nella misura stabilita dalla Corte di appello era stata effettuata in violazione del parametro medio e senza alcuna motivazione a supporto dell’applicazione del parametro minimo.

Il motivo è infondato.

Va premesso che il valore della controversia in appello era di Euro 1.761,25 (dato dalla differenza il liquidato in primo grado – Euro 500,00 – e in appello – Euro 2.010,00, quindi Euro 1.510,00 cui va aggiunta la maggiorazione del 12,50%) e, dunque, lo scaglione applicabile è. quello correttamente indicato dalla ricorrente.

Ne consegue che – alla luce dei dati indicati in ricorso in ordine all’attività svolta in appello in ossequio al principio di autosufficienza la liquidazione operata dalla Corte di appello risulta essere stata effettuata nel rispetto del parametro minimo applicabile espungendo, non essendo stata espletata in grado di appello attività istruttoria, la voce corrispondente erroneamente computata dalla ricorrente (1. fase di studio della controversia – Euro 255,00; 2. fase introduttiva del giudizio – Euro 255,00; 4. fase decisionale – Euro 405,00 per un totale di Euro 915,00).

Quanto all’obbligo di motivazione relativamente all’applicazione dei parametri minimi l’espressione “di regola” contenuta nel citato D.M. n. 55 del 2014, deve interpretarsi nel senso che solo ove il giudice intenda diminuire i parametri generali in misura superiore alle percentuali indicate dalla norma (secondo cui il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”) sia tenuto ad esplicitare le ragioni di tale riduzione (sulla assenza dell’obbligo di motivazione in caso si liquidazione entro i minimi ed i massimi indicati dalla tariffa professionale cfr. ex Cass. n. 20289 del 09/10/2015 “in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità”; nel medesimo senso: Cass. n. 11583 del 22/06/2004; Cass. n. 22347 del 24/10/2007; Cass. n. 21010 del 12/10/2010; principio applicabile anche al nuovo sistema di determinazione dei compensi a mezzo dei parametri introdotto dalla L. n. 31 dicembre 2012).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La difesa della C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui dissente dalle conclusioni di cui alla riportata relazione ed insiste perchè venga riconosciuta anche la fase istruttoria e/o di trattazione assumendo di aver svolto nel giudizio di appello attività di “trattazione” o di istruzione in senso lato.

Orbene, il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e ritiene solo di precisare, riguardo alle argomentazioni di cui alla memoria, che l’attività istruttoria rilevante ai fini della liquidazione del compenso è solo quella di cui al D.M. n. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), quando effettivamente svolta, e quella espletata dalla difesa della C. non vi rientra.

Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non dovute in virtù della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dalla C..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1, comma 17, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravarne (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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