Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4159 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14400-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA E.TR. S.P.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

GALOPPI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CARMELA PUPO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA e RAFFAELA FABBI,

che lo rappresentano e difendono;

– resistente con mandato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/03/2016 R.G.N. 1639/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.A. ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per contributi INPS e INAIL omessi chiedendo la declaratoria di nullità del procedimento per difetto di notifica dell’intimazione di pagamento e violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, eccepiva altresì la prescrizione dei contributi e chiedeva la cancellazione dell’ipoteca;

2. il primo giudice, sull’assunto che l’iscrizione ipotecaria non fosse suscettibile di autonoma impugnativa, né dovesse essere preceduta da apposita intimazione, riteneva le cartelle ritualmente notificate e inammissibili le domande afferenti al merito delle pretese contributive;

3. con sentenza n. 48 del 2016 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ordinato a Equitalia sud s.p.a. la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sul fabbricato di proprietà dell’attuale intimata;

4. per la Corte di merito la cancellazione dell’ipoteca, di cui era stata dedotta in giudizio l’illegittimità in mancanza del previo avviso al contribuente, era da qualificare in termini di azione negatoria volta ad accertare la libertà del bene gravato e, conseguentemente, non rientrava nel paradigma delle opposizioni esecutive previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. né nell’azione D.Lgs. n. 46 del 1999 ex art. 24, conseguentemente, in applicazione dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 19667 del 2014, l’ipoteca, non preceduta da comunicazione al contribuente dell’iscrizione ipotecaria, andava dichiarata nulla;

5. avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, avverso il quale l’INAIL ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso; l’INPS e C.A. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. il primo motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. è infondato;

7. la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 29132 del 2019 e n. 10272 del 2021) ha confermato l’indirizzo enunciato dalle Sezioni Unite nell’arresto 18 settembre 2014, n. 19667;

8. le Sezioni Unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedere alla iscrizione ipotecarla, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore l’avviso D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 50, comma 2, hanno escluso che l’iscrizione ipotecaria costituisca atto dell’espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell’intimazione predetta (pur nella riconosciuta doverosità che comunque venga al contribuente comunicato che si procederà all’iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento);

9. successivamente altra sentenza delle Sezioni Unite, n. 15354 del 2015 (cui ha dato continuità Cass., Sez. Un., n. 10261 del 2018), pronunciando in sede di regolamento di competenza, ha rilevato che anche il fermo – quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall’esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene – non costituisce atto dell’esecuzione forzata ma è misura alternativa alla esecuzione; trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento e, come tale, impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore;

10. la relativa iniziativa giudiziaria si configura come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria;

11. sebbene i precedenti citati affrontino questioni diverse da quella in discussione in questa sede, i principi affermati, come già rilevato da Cass. n. 10272 del 2021 e n. 29132 del 2019 hanno evidenti ricadute anche quanto agli ulteriori aspetti processuali;

12. logico corollario della esclusione della natura di atti dell’esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche) della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive;

13. questa Corte (Cass. n. 24234 del 2015) ha già affermato, in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati e in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall’art. 618 c.p.c., commi 2 e 3, per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell’appello;

14. nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell’alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall’art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, si vedano: Cass. n. 25745 del 2015; n. 12769 del 2017, nn. 20224 e 24808 del 2018);

15. infondato è il secondo motivo, con il quale si denuncia nullità della sentenza per ultrapetizione, per avere la Corte di merito posto a fondamento della decisione un motivo di opposizione non introdotto in giudizio dalla parte opponente e non oggetto di contraddittorio tra le parti, vale a dire la preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria della quale non era stata fornita prova in giudizio;

16. invero, come si evince dal ricorso introduttivo, lo snodo a fondamento dell’azione introdotta all’esito della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, è stato incentrato, all’uopo richiamando Cass., Sez. Un., n. 2053 del 2006, proprio sulla sequenza temporale, e funzionale, tra iscrizione ipotecaria ed espropriazione, e alla necessità, decorso il termine annuale tra notificazione della cartella e iscrizione ipotecaria, che quest’ultima venisse proceduta dall’avviso di intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, comma 2, e, in definitiva, dall’avvio di una fase endoprocedimentale che garantisse, in tale contesto, il contraddittorio con il debitore;

17. la Corte di merito, pertanto, non ha sconfinato nell’ultrapetizione e, interpretata la domanda e qualificato il fatto, ha correttamente applicato la disposizione che prevede la necessaria attivazione del contraddittorio prima di iscrivere ipoteca per dare la possibilità al debitore di partecipare al procedimento, presentando osservazioni oppure estinguendo il debito;

18. la Corte territoriale, in conclusione, ha dato corretta attuazione al già richiamato insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, n. 19667 del 2014, secondo cui, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2-bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (cfr. Cass. nn. 23875 del 2015 cit., 5577 del 2019; da ultimo, Cass. n. 36490 del 2021);

19. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva;

20. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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