Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4159 del 02/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4159 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 19712-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ANTICHI CAMPI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato n.
sentenza
272/2009
della
la
4211-47, i 0
COMM.TRIB.REG. EZ.DIST. di LATINA, depositata il
avverso

10/06/2009;

Data pubblicazione: 02/03/2016

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/2015 dal Consigliere Dott.

LAURA

TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha
chiesto l’accoglimento;
P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine accoglimento del
ricorso.

udito il

3

1. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
di Latina n. 450/05/06, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Sagest
SRL, era stato annullato l’atto di contestazione n. RC 4C00500043/2006 – concernente
l’imposta IVA per l’anno 2004 per irregolare presentazione del Modello Intra 2 e
registrazione con dati inesatti di fatture relative ad acquisti intracomunitari -, sia perché il pvc
redatto dall’Ufficio Dogane di Gaeta, cui la motivazione dell’atto rinviava per relationem,
non risultava né allegato, né depositato in giudizio, sia in applicazione del principio per cui
non sono punibili le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
2. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 272/40/09, depositata il
10.06.09 e non notificata, rigettava l’appello, ritenendo violato l’obbligo di allegazione degli
atti richiamati nella motivazione dell’ accertamento, secondo quanto previsto dall’art.7 della L
n.212/2000, obbligo non surrogabile dalla conoscibilità dell’atto richiamato, assorbite le altre
questioni.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,
incardinato su due motivi, nei confronti della società Antichi Campi SRL in liquidazione (già
Sagest SRL) che non ha spiegato difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.Primo motivo — Insufficienza della motivazione, in relazione all’art.360, comma 1, n.5,
cpc, sul fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella effettiva conoscenza del
pvc, richiamato nell’atto di contestazione da parte della società verificata, in quanto la CTR
ha negato tale circostanza senza considerare che l’Ufficio aveva depositato in appello,
unitamente al ricorso, una copia del pvc corredato dalla sottoscrizione, per ricevuta, del legale
rappresentante della società.
1.2. 11 primo motivo è inammissibile perché prospetta un vizio revocatorio.
1.3. Si legge nell’atto di contestazione con il quale è stata irrogata una sanzione pecunaria per
complessivi €.17.798,00, così come riportato nel ricorso, che lo stesso era stata emesso “a
seguito di pv redatto dai funzionari della Agenzia delle Dogane di Gaeta sot. di Aprilia, nei
confronti della Sagest SRL in data 07.10.05” con cui erano state contestate per l’anno 2004
l’irregolare emissione del Mod. Intra 2, n quanto alla colonna 5, rigo 9 l’importo in valuta era
errato, n violazione dell’art.50 comma 6 del DL 331/93 e l’errata annotazione nel registro di
cui all’art.25 del DPR n.633/1972 delle fatture di acquisto di cui agli allegati da n.51A al
n.5/G con indicazioni incomplete o inesatte. Sempre in ricorso è riprodotto il pvc redatto in
data 07.10.05, che risulta sottoscritto in ogni sua pagina dal legale rappresentate della Sagest
SRL, ed è dato atto che il pvc è stato allegato all’atto di appello dell’Agenzia.

R.G.N. 19712/2010
Cons. est, Laura Tricorni

RITENUTO IN FATTO

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2.1. Secondo motivo, proposto in subordine — Violazione degli artt.7 della L n.212/2000 e 16,
comma 2, del DLGS n.472/1997, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, cpc.
A parere della ricorrente Agenzia la CTR ha errato nell’applicare le norme indicate, le quali
prevedono che sé la motivazione dell’atto fa riferimento ad altro atto non conosciuto né
ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che
quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Sostiene la ricorrente che la CTR,
dopo avere apoditticamente affermato che il pvc richiamato per relationem non era
conosciuto dalla parte privata ed avere accertato che lo stesso non era stato allegato al
provvedimento irrogativo delle sanzioni, aveva respinto l’impugnativa dell’Ufficio, senza
verificare in alcun modo se l’atto ex adverso impugnato riproducesse il contenuto essenziale
del prefato pvc.
2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
2.3. La questione posta risulta del tutto nuova, in quanto non emerge dalla sentenza
impugnata, ed il motivo, con evidente carenza di autosufficienza, non riproduce gli atti
processuali, almeno nelle parti significative, ove la questione avrebbe dovuto essere
introdotta.
3.1. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità di entrambi i motivi.
3.2. Nulla per le spese stante il mancato svolgimento di attività difensive da parte
dell’intimata Agenzia.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
– rigetta il ricorso per inammissibilità di tutti i motivi.
Così deciso in Roma, camera di consiglio dell’8 giugno 2015.

1.4. Orbene, la circostanza che il giudice di merito abbia pronunciato la sentenza sulla base di
un avviso di accertamento ritenuto non sufficientemente motivato mediante il rinvio per
relationem, per mancanza della prova delle effettiva conoscenza dell’atto presupposto, ivi
richiamato, costituito dal processo verbale di constatazione, ove lo stesso, depositato in
giudizio, riporti la sottoscrizione del legale rapp. p.t. della società, e non vi sia controversia su
quest’ultima circostanza, integra un vizio revocatorio denunciabile solo ai sensi dell’art. 395
cod. proc. civ. ( cfr. Cass. n. 2412 del 04/02/2014).

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