Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41587 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/12/2021, (ud. 17/12/2021, dep. 27/12/2021), n.41587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22395/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– ricorrenti –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

Sezione staccata di Latina, n. 939/39/14, depositata in data 13

febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il contribuente C.L. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006, come risulta dall’intestazione della sentenza impugnata, con il quale – a seguito della rettifica del reddito della società LOAS ITALIA SRL, esercente l’attività di raccolta e smaltimento di rifiuti e partecipata dal contribuente nella misura del 50% – veniva accertato il maggior reddito da partecipazione del socio. L’accertamento nei confronti della società partecipata era stato incentrato sul riscontro di cinque fatture passive, ritenute dall’Ufficio generiche quanto alla descrizione e non supportate da idonea documentazione.

2. La CTP di Latina ha accolto il ricorso del contribuente. La CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza in data 13 febbraio 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, sul presupposto del passaggio in giudicato dell’accertamento condotto nei confronti della società partecipata.

3. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidato a quattro motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 124 disp att. c.p.c.. Osserva la ricorrente che la sentenza pronunciata nei confronti della società partecipata non è passata in giudicato, ma è stata gravata di ricorso per cassazione con giudizio iscritto al n. 11929/2014 R.G. Deduce, inoltre, come non sia stata data prova del passaggio in giudicato, essendo mancata la attestazione di cancelleria.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione apparente nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto discendere dalla decisione favorevole nei confronti della società partecipata la decisione nel giudizio in oggetto in quanto giudizio avvinto da consequenzialità necessaria.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, per avere ritenuto che l’accertamento sia privo di fondamento. Evidenzia la ricorrente che l’avviso tragga origine da controlli incrociati sull’emittente e sul destinatario delle fatture (la società partecipata), dai quali era emerso che la società partecipata dal contribuente avesse ricevuto cinque fatture generiche quanto alla descrizione e prive della documentazione di supporto, per cui la CTR non avrebbe vagliato le risultanze dei controlli incrociati, né l’infondatezza delle dichiarazioni sia del legale rappresentante del consorzio emittente, sia dell’odierno contribuente quale legale rappresentante della società partecipata.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, e degli artt. 17,21,23,54 D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per avere ritenuto la CTR che l’Agenzia non avrebbe fornito alcun elemento di prova a sostegno dei propri assunti. Osserva la ricorrente che spetta all’amministrazione finanziaria provare la sussistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, gravando sul contribuente la prova dell’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri deducibili. Deduce, pertanto, la ricorrente che la CTR avrebbe svalutato l’impianto presuntivo incombente sull’Ufficio, essendo onere del contribuente provare l’effettività e l’inerenza dei costi.

2. Il primo motivo è fondato. Il giudice di appello ha ritenuto di fare erroneamente applicazione del giudicato esterno formatosi nell’ambito del giudizio relativo alla società partecipata, la cui sentenza è stata, invero, gravata di ricorso per cassazione, ricorso nelle more deciso da questa Corte con rinvio (Cass., Sez. V, 4 marzo 2020, n. 6073); nel ritenersi, pertanto, superata la richiesta di riunione avanzata da parte ricorrente, viene meno, in ogni caso, il presupposto della ratio decidendi della sentenza impugnata, non sussistendo alcun giudicato. E’ assorbito l’esame degli ulteriori motivi.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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