Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4158 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MAZZINI

13, presso lo studio dell’avvocato PARLATORE ANDREA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSSI GALANTE FRANCO, giusta nomina conferita in

calce all’atto in data 14.5.2008;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LODI, QUESTURA DI LODI, AVVOCATURA DI STATO DI MILANO;

– intimate –

avverso il provvedimento R.G. n. 18/08 del GIUDICE DI PACE di LODI

del 26.5.08, depositato il 28/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si ipotizza l’accoglimento del ricorso, proposto avverso ordinanza di convalida di provvedimento del questore ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 72, n. 2 in materia di stupefacenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che tuttavia l’avvocato autore del ricorso e’ privo di procura speciale, avendo sottoscritto l’atto in forza del mandato rilasciatogli dal ricorrente prima dell’emissione del provvedimento impugnato;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in mancanza di attivita’ difensiva dell’amministrazione intimata, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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