Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4158 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 18/06/2019, dep. 18/02/2020), n.4158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3823-2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCA DE MARCO;

(ammessa p.s.s. Delib. Cons. Ord. Avv. Catanzaro 16 febbraio 2018);

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

RONIA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1196/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 23 maggio – 22 luglio 2017 numero 1196 la Corte d’ Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da A.C. per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli pubblicato il 18 marzo 2014 e per la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2013;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che correttamente il Tribunale aveva dichiarato la decadenza di parte ricorrente dalla richiesta della prova testimoniale per omessa indicazione delle generalità dei testi, in conformità al principio enunciato alla Suprema Corte nella sentenza n. 5950/2014, non rientrando nei poteri del giudice la fissazione di un termine, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., comma 1, per sanare la carente formulazione.

A prescindere dalla decadenza dalla prova testimoniale, doveva anche rilevarsi che l’eventuale sua assunzione non avrebbe potuto dimostrare lo svolgimento del rapporto di lavoro agricolo a fronte della evidente contraddittorietà e lacunosità delle allegazioni del ricorso introduttivo. Nel ricorso l’ A. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della ditta L.S. dal marzo 2013 al 31 luglio 2013, senza fornire indicazioni in ordine all’anno 2014. Nella narrativa aggiungeva, in evidente contraddizione con il periodo dedotto per il 2013, di avere lavorato anche nei mesi di gennaio e febbraio e nel periodo agosto – dicembre, indicando in modo specifico le lavorazioni svolte mese per mese. A fronte di tali indicazioni – contraddittorie per il 2013 e generiche e lacunose per il 2014 – la prova testimoniale non era utile alla ricorrente.

In ogni caso, non poteva che convenirsi con le conclusioni dell’Istituto appellato, all’esito delle attività ispettive eseguite a carico delle aziende agricole L.S. e F.F. circa la inesistenza di fatto dell’azienda L.. Il volume di affari riscontrato era costituito da poche fatture di vendita e acquisto relative al quinquennio 2008 – 2013 ed il movimento di affari relativo alla L. si arrestava all’anno 2012 nonostante lo svolgimento dell’ispezione nei mesi di maggio-giugno 2013. Le due aziende avevano in disponibilità i medesimi terreni nel medesimo arco temporale ed uno dei terreni che la L. aveva dichiarato nella sua disponibilità era risultato di proprietà ed in uso a soggetto diverso. A fronte di tale dati, incongrui rispetto alla mano d’opera dichiarata, non potevano assumere valore contrario le comunicazioni di assunzione e denunce di manodopera agricola, i modelli CUD ed i prospetti paga prodotti dalla ricorrente, documenti provenienti dall’azienda L. e dunque smentiti proprio dagli accertamenti ispettivi.

Quanto all’anno 2014, la domanda era del tutto infondata, non avendo la ricorrente neppure allegato il periodo di lavoro e il numero di giornate lavorative svolte nè documentato il rifiuto dell’Inps di procedere all’iscrizione delle giornate nè prodotto documentazione attestante quanto meno l’avvenuta assunzione;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso A.C., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 244,420 e 421 c.p.c. nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Con il motivo si deduce la violazione delle norme sull’onere della prova e sull’ammissione della prova per testi e si assume il pregiudizio del proprio diritto di difesa per non avere il giudice del merito concesso un termine per l’indicazione delle generalità dei testi, in contrasto con il principio consolidato enunciato da questa Corte – a partire dall’arresto di Cass. SU numero 262/1997 – secondo cui tale omissione costituisce mera irregolarità, emendabile ai sensi dell’art. 421 c.p.c..

Si lamenta, inoltre, che il giudice del merito non abbia tenuto in alcun conto la prova documentale prodotta e che, diversamente da quanto assunto nella sentenza impugnata, dai verbali dell’Istituto previdenziale non emergeva con certezza l’omessa prestazione lavorativa per il periodo oggetto di accertamento, atteso che le conclusioni cui pervenivano gli accertamenti ispettivi, di sproporzione tra il bisogno di manodopera agricola e le assunzioni, erano frutto di un ragionamento presuntivo che non poteva dimostrare quali fossero individualmente i rapporti lavorativi fittizi;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;

che, invero, le ragioni articolate con l’unico motivo non colgono la ratio decidendi della sentenza secondo cui la prova testimoniale non sarebbe stata utile alla parte ricorrente, per la contraddittorietà delle allegazioni del ricorso introduttivo in ordine al periodo di lavoro svolto nell’anno 2013 e la mancata indicazione del periodo lavorato e del numero della giornate lavorative per l’anno 2014 (oltre che per la mancata documentazione della assunzione e del rifiuto dell’INPS di procedere alla iscrizione per il medesimo anno).

Per impugnare validamente tale ratio decidendi parte ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le allegazioni di fatto, contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, oggetto della prova testimoniale non ammessa, al fine di dimostrare che esse avrebbero veicolato nel processo fatti decisivi, censurando sul punto la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancata ammissione della prova può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass., sez. lav. 14 ottobre 2015 n. 20693; Cass. n. 66/2015; Cass. n. 5377/2011; Cass. n. 4369/1999).

Trattasi di una ratio decidendi autonoma – tanto rispetto a quella fondata sulla decadenza dalla prova testimoniale per mancata indicazione delle generalità dei testi che rispetto alla ritenuta univocità e concludenza degli accertamenti ispettivi – e dotata di valenza decisiva. Dalla mancata impugnazione di tale ratio decidendi, divenuta definitiva, deriva il difetto di interesse di parte ricorrente all’esame delle censure, in quanto dal loro eventualmente accoglimento non potrebbe comunque derivare la cassazione della sentenza, idoneamente fondata anche sulla sola ratio non impugnata.

Sulle predette considerazioni non incidono le osservazioni svolte dalla parte ricorrente in memoria;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che non vi è luogo a refusione delle spese, in quanto dalla sentenza d’appello e dalla dichiarazione formalizzata nell’odierno ricorso risulta la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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