Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4157 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16569/2008 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE
12, presso lo studio dell’avvocato DI BIAGIO Mario, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato QUINTARELLI
Alfonso, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in
calce al controricorso;
– controricorrente –
il avverso l’ordinanza R.G. 1/08 del TRIBUNALE di ROMA del 12.3.08,
depositata il 14/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mariateresa Elena Povia (per
delega avv. Mario Di Biagio) che si riporta agli scritti e alla
memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso; in subordine
chiede la trattazione dello stesso in pubblica udienza e la
rimessione alle SS.UU.;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alfonso Quintarelli che si
riporta agli scritti, aderendo alla relazione scritta.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
che entro dieci giorni dall’adunanza in Camera di consiglio il ricorrente ha rivolto al Primo Presidente istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in relazione a contrasto prodottosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici;
che sulla predetta istanza non risulta adottata alcuna determinazione da parte del Primo Presidente, cui l’istanza non risulta neppure trasmessa dalla cancelleria.
PQM
La Corte dispone che la cancelleria trasmetta l’istanza di cui in premessa al Primo Presidente, in attesa delle determinazioni del quale rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010