Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4157 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5944-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/02/2006 r.g.n. 1233/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 14.12.2005/14.2.2006 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza resa dal Tribunale di Genova il 14.1.2004, impugnata dalle Poste Italiane, nella parte in cui dichiarava sussistere fra le stesse e C.F. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per effetto della nullità del termine apposto al contratto stipulato con riferimento al periodo dall’1 luglio al 30 settembre 1998 (“per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre”).

Osservava in sintesi la corte territoriale che la società ricorrente non aveva dato dimostrazione dell’esistenza, nel periodo in questione, di esigenze di servizio determinate dall’assenza per ferie dei propri dipendenti; esigenze da valutarsi con riferimento allo specifico ufficio o filiale cui era stato addetto il dipendente assunto con contratto temporaneo.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con due motivi.

Non si è costituito C.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, della L. n. 56 del 1987, art. 23, degli artt. 1362 e ss. cc., nonchè vizio di motivazione.

Osserva, al riguardo, che, operando la L. n. 56 del 1987, art. 23, una ampia delega alla contrattazione collettiva, la quale è libera di individuare le fattispecie in ordine alle quali è possibile l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, resta sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione della legittimità delle fattispecie individuate dagli agenti negoziali, con la conseguente impossibilità di sovvertire l’equilibrio contrattuale dagli stessi stabilito, e che, in ogni caso, ricorrevano tutte le condizioni legittimanti l’assunzione a termine, essendo stata il C. avviato al lavoro nel periodo indicato nel contratto collettivo, in corrispondenza col periodo feriale.

Con il secondo motivo la società ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1427 e ss. e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, osservando che la corte territoriale aveva erroneamente rigettato la subordinata difesa di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, ritenendo insufficiente a tal fine il pur ampio lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del contratto e la manifestazione della volontà del lavoratore di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto.

Con riferimento al primo motivo, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001. In particolare, e per quanto qui di interesse, decidendo su fattispecie analoghe a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l.

26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre), ha reiteratamente affermato (cfr., ad es., Cass. 2 marzo 2007 n. 4933) l’insussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto il nome del lavoratore sostituito, per determinare la tesi opposta la violazione di norme di diritto, oltre che una erronea interpretazione della normativa collettiva. Si è rilevato, infatti, che, ad escludere l’autonomia del contratto a termine regolato dalla contrattazione collettiva rispetto alla previsione legale, si determinerebbe un palese contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte e già richiamato (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588), secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge. Giova soggiungere che altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad es.

Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7 marzo 2008 n. 6204) hanno confermato le decisioni di merito che, nel ritenere l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale, hanno interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso di riconoscere, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Così come (cfr. Cass. 28 marzo 2008 n. 8122) si è confermato che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale …

l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Alla luce dei principi indicati, il primo motivo del ricorso si palesa, quindi, meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può, quindi, essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.F..

Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità del quadro giurisprudenziale esistente al tempo della proposizione del ricorso, per compensare le spese della fase di merito, mentre il relativo regolamento segue la regola della soccombenza con riferimento al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.F. nei confronti delle Poste Italiane; compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’intimato al rimborso in favore della società ricorrente di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 34,00. Per esborsi ed in 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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