Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4157 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 07/05/2019, dep. 18/02/2020), n.4157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21878-2017 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI
CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 27/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO
LUIGI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 27.3.2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato nulla la procura alle liti rilasciata da P.C. e inammissibile la sua domanda volta al pagamento dei ratei maturati e non riscossi della pensione di reversibilità liquidatale in regime di convenzione internazionale quale vedova di S.A.;
che avverso tale pronuncia P.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2907 c.c., e degli artt. 112,113 e 182 c.p.c. per non averle la Corte di merito concesso termine per regolarizzare la procura ad litem, una volta accertato che essa non era stata rilasciata in Italia;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è manifestamente infondato, essendosi consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, anche successivamente alla novella apportata agli artt. 83 e 182 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, la procura alle liti continua a costituire il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, di talchè nei suoi riguardi – e fatta salva la previsione di cui all’art. 125 c.p.c. – non opera il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi (Cass. S.U. n. 13431 del 2014; Cass. nn. 25023 e 30237 del 2017, 336 e 14023 del 2018);
che il ricorso, conseguentemente, va rigettato;
che, non avendo parte ricorrente debitamente trascritto nel ricorso per cassazione la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. asseritamente resa in calce al ricorso introduttivo del giudizio e avendo la Corte territoriale compensato le spese del doppio grado in considerazione della “peculiarità della controversia” (così la sentenza impugnata, pag. 4), al rigetto del ricorso deve far seguito la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, non potendo questa Corte procedere ad alcuna verifica circa la conformità della dichiarazione de qua alle prescrizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., cit. (così, da ult., Cass. n. 10033 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 545 del 2015);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020