Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4157 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.16/02/2017),  n. 4157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29756/2015 proposto da:

G.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 98/G, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Responsabile del

Contenzioso Direzione Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato

STEFANIA DI STEFANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2633/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che:

a) G.B.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe.

b) la società Equitalia sud spa si è costituita con controricorso. L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese.

c) il ricorrente ha depositato memoria deducendo di presentato dichiarazione volta alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. con la L. n. 225 del 2016;

Considerato che il procedimento va rinviato a nuovo ruolo per dar modo alla parte di definire il procedimento di adesione alla definizione agevolata.

PQM

Dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento per le ragioni indicate nella parte motiva.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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