Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41561 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 27/12/2021), n.41561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 852-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

G. MOBILI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA SACCHETTI, 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMILIANO LEONETTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 960/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

La società G. s.r.l. impugnava avanti la CTP di Venezia gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per l’anno di imposta 2006 e 2007 aventi ad oggetto l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da L.F., rappresentante di commercio, ritenuto evasore totale con particolare riferimento a clienti in provincia di Treviso.

Con sentenza n. 884/2015 la CTP accoglieva il ricorso rilevando la carenza di motivazione degli avvisi impugnati.

L’ufficio proponeva appello avanti alla CTR del Veneto che con sentenza n. 960/2018 lo rigettava condividendo la valutazione espressa dal primo giudice in merito alla carenza di motivazione degli atti oggetto di contestazione evidenziando che la genericità della stessa non rivenendosi in essa alcuna spiegazione per le quali le fatture difetterebbero di specificità né quali caratteristiche delle prestazioni consentirebbero di qualificarle come fungibili. Osservava che tanto le dichiarazioni richiamate quanto la notizia di reato assumeva funzione integrativa della motivazione dell’atto impositivo poiché era proprio sulla combinazione delle stesse con le acquisizioni documentali che l’amministrazione aveva fondato la pretesa fiscale.

Rilevava pertanto che la mancata conoscenza di tali elementi aveva impedito alla contribuente di avere una conoscenza piena dei dati su cui era stata azionata la pretesa fiscale.

Avverso tale sentenza l’Ufficio ricorre per cassazione sulla base di due motivi cui resiste la controricorrente con ricorso incidentale.

La Corte rilevato che per mero errore non è stata formulata correttamente la proposta tenendo conto del ricorso incidentale della controricorrente e che pertanto la stessa va riformulata.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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