Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41560 del 27/12/2021
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 07/10/2021, dep. 27/12/2021), n.41560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 757-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
A.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3682/05/2019 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata in
data 10/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
Il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza in epigrafe indicata emessa dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in composizione monocratica, nel giudizio di ottemperanza promosso da A.R. nei confronti dell’Agenzia delle entrate a seguito del mancato adempimento spontaneo di quest’ultima agli obblighi derivanti dalla sentenza della medesima CTR, n. 4151/05/2016, che aveva riconosciuto in favore della predetta contribuente, avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, il rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992, avendo l’amministrazione finanziaria provveduto al rimborso del solo 50 per cento, in applicazione del disposto di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito con modificazioni dalla L. n. 123 del 2017.
L’Agenzia delle entrate propone un unico motivo con due diverse censure. Con la prima deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito con modificazioni dalla L. n. 123 del 2017, dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e, con la seconda, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62-bis, e art. 70, comma 10.
Sulla questione posta con la prima censura, con cui la ricorrente lamenta che aveva errato la CTR nel non ritenere applicabile al caso di specie la citata disposizione, in base alla quale al ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alla disposizione censurata, pende giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla CTP di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021, con riferimento alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies.
Pertanto, ritiene il Collegio che la causa, non ricorrendo i presupposti per la sua definizione ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 1-5, e che, conseguentemente, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 3, e art. 391-bis c.p.c., comma 4, debba essere rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021