Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4156 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4156 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 27643-2006 proposto da:
QUATTROCCHI TOMMASO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA VICENZA 17, presso lo studio dell’avvocato
DI DOMENICO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

2012
2310

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE
ENTRATE;

– intimati avverso la sentenza n. 83/2005 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 20/02/2013

di ROMA, depositata il 07/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DI DOMENICO che si

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

riporta;

Svolgimento del processo
Con sentenza resa pubblica il 7 luglio 2005, non notificata,
la commissione tributaria regionale del Lazio confermava la
sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma che
aveva respinto un ricorso di Tommaso Quattrocchi avverso una
cartella di pagamento per maggiori imposte – Iva e Irpef –

inerenti all’anno 1995.
Motivava la decisione ritenendo che, diversamente da quanto
prospettato dall’appellante, l’avviso di accertamento
presupposto era stato validamente notificato ai sensi
dell’art. 140 c.p.c., tanto evincendosi dalla relata di
notificazione.
Propone ricorso per cassazione il Quattrocchi, articolando un
motivo.
Gli intimati – Ministero dell’economia e finanze e agenzia
delle entrate – non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo il ricorrente censura la dianzi detta
affermazione della sentenza di merito per violazione e falsa
applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile

in parte qua,

a misura del

coinvolgimento del Ministero, che non prese parte ai gradi di
merito.
Va comunque rigettato in considerazione dell’inammissibilità
del motivo, per la ragione che questo, perseverando nella
tesi per cui non è possibile rinvenire nella relata di
notifica menzione dei tentativi di notificare l’atto a uno
dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c., contrasta con il

1

distinto accertamento rinvenuto in sentenza, e viola l’art.
366 c.p.c. non essendo munito di specificità a proposito di
quanto in effetti emergente dall’atto richiamato.
Il testo di tale atto, invero, non è trascritto nel ricorso
allo specifico fine di consentire a questa corte un
apprezzamento coerente con l’assunto in cui il motivo si

dell’art.

140

c.p.c. senza che di tale norma si fossero

realizzati i presupposti.
Il ricorso per conseguenza è rigettato.
p.q.mLa Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì_ 4 dicembre 2012.
Il Presidente

sostanzia, di essere la notificazione avvenuta ai sensi

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