Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41556 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 07/10/2021, dep. 27/12/2021), n.41556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9871-2020 proposto da:

A. TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCO CARILE, ALBERTO TASSO;

– ricorrente –

contro

VETRERIA V.G. SRL, in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO,

12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIARA CASTALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4941/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 19026/14″ accoglieva il ricorso proposto da Vetreria V.G. s.r.l. avverso l’avviso di pagamento n. (OMISSIS) relativo all’importo di Euro 11.434,35 dovuto per Tia.

Avverso detta decisione A. Tributi s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione e accertamento Tributi del Comune di Tivoli, proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza n. 4941 del 2019, dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardivo deposito del plico postale, contenente l’appello notificato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la detta sentenza A. Tributi s.r.l., ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e dell’art. 32, comma 1, e violazione dell’art. 1335 c.c., in relazione alla mancata prova della notifica dell’appello con conseguente error in procedendo relativo alla dichiarata inammissibilità del gravame anche sotto il profilo della violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2.

La ricorrente critica la decisione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, che prevede come termine ultimo per il deposito dei documenti quello di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione.

Si è costituita la società contribuente con controricorso illustrato da memoria. La Corte ritiene necessario alla luce della doglianza dedotta acquisire il fascicolo d’ufficio relativo alla fase di appello.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione e manda alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di appello.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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