Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 41555 del 27/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021, (ud. 06/10/2021, dep. 27/12/2021), n.41555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8824-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5144/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo nei confronti del

contribuente, che resta intimato, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR Lombarda, in controversia relativa ad impugnazione di atti di irrogazione delle sanzioni del D.L. n. 167 del 1990, ex art. 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 227 del 1990, per avere il contribuente omesso di dichiarare, in violazione della citata L., art. 4, gli investimenti effettuati all’estero mediante compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa alle annualità dal 2005 al 2007 respingeva l’appello proposto dall’Ufficio finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, annullando l’atto sanzionatorio emesso sulla base del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, norma entrata in vigore in epoca successiva alle annualità in contestazione.

Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2-ter, artt. 4 e 5, e D.L. n. 167 del 1990, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 227 del 1990, per avere la CTR non correttamente individuato il quadro di riferimento normativo.

Si osserva che l’Ufficio aveva sanzionato la violazione degli obblighi previsti dal D.L. n. 167 del 1990, art. 4, ai sensi del medesimo Decreto, art. 5, avvalendosi delle previsioni di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 12 comma 2 ter, la cui natura procedimentale consentiva l’applicazione anche per i periodi di imposta precedenti alla loro entrata in vigore.

Su questa questione ci sono orientamenti difformi della Corte che impongono la rimessione della causa alla pubblica udienza della 5 Sez. civ..

Infatti, ancorché con riferimento alla disposizione di cui al comma 2-bis (che prevede il raddoppio dei termini di accertamento), con una formulazione del tutto analoga a quella di cui al comma 2-ter (che prevede il raddoppio dei termini per l’applicazione delle sanzioni) si è affermato: talora, che essi si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui al citato D.L., art. 12, comma 2, (così, Cass., Sez. 6-5, 28 novembre 2018, n. 30742; Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632; Cass., Sez. 6-5, 6 febbraio 2020, n. 2804; Cass., Sez. 6″-5, 26 giugno 2020, n. 12745; Cass., Sez. 6-5, 16 febbraio 2021, n. 65), talaltra che la presunta natura procedimentale del citato art. 12, comma 2-bis, collide, altresì, con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e, dunque, di diritto sostanziale, e non già nel codice di rito, e pone il contribuente che, sulla base del quadro normativo previgente, non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione in condizione di sfavore, poiché pregiudica l’effettivo espletamento del diritto di difesa, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., (Cass., Sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33223; Cass., Sez. 6-5, 2 ottobre 2020, n. 21018).

In questo quadro appare opportuno rimettere la questione alla sezione 5.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla pubblica udienza della sezione 5.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

 

 

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