Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4155 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30249/2007 proposto da:

P.M., P.R., D.B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO ORESTE GIORGI 10, presso lo

studio dell’avvocato APPELLA Antonio, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati QUADRI ANESIN IDA, MARTELLATO LUIGINO M.,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI Massimo Filippo, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAIOLINO ANGELO,

giusta mandato in calce alla memoria;

– resistente –

e contro

P.P., P.E., M.P., M.

S., G.J. (rappresentata ex lege dai genitori

esercenti la potestà parentale P.P. e G.

J.), GA.JA.;

– intimate –

avverso l’ordinanza R.G. 300/1999 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA

del 15.5.07, depositata il 10/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il Tribunale di Bassano del Grappa, pronunziata, in un contenzioso ereditario, sentenza non definitiva su alcune domande, ha disposto con separata ordinanza la sospensione del processo sulle domande residue in attesa del giudicato sulle domande oggetto della sentenza non definitiva;

che gli attori sigg. M. e P.R. e l’interveniente Sig.ra D.B.A. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., seconda ipotesi;

che nelle conclusioni scritte presentate ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso non sussistendo pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

che i ricorrenti e l’intimata sig.ra F.F. hanno anche presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso merita accoglimento, anche se per una ragione non evidenziata dalle parti (Cass. 13910/04);

che, invero, nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l’unica sospensione di quest’ultimo giudizio consentita è quella disposta su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 4, restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, per l’assorbente ragione che il giudizio è unico e per tale ragione la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (Cass. 22944/2007; nello stesso senso, in precedenza, Cass. 6491/2004, 419/2004, 4267/1983);

che il Tribunale ha dunque errato nel disporre la sospensione in difetto dei presupposti di cui all’art. 297 c.p.c., comma 4, cit.;

che conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere cassata;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la riassunzione del giudizio sospeso davanti al Tribunale di Bassano del Grappa entro giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; condanna le parti intimate in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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