Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4155 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26601/2018 R.G. proposto da:

S.T.A.C. s.r.l., quale incorporante l’Hotel C. s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore,

C.A.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’avv. Raul PELLEGRINI, presso il cui studio legale sito

in Foggia, al corso Vittorio Emanuele, n. 8, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 425/27/2018 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, Sezione staccata di FOGGIA, depositata il

12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione delle sanzioni applicate con le cartelle di pagamento emesse a seguito di accertato omesso versamento dell’IVA mensile da parte della società contribuente per gli anni d’imposta 1995 e 1996, la CTR pronunciando nel giudizio di rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 703 del 2017 (che ha escluso la condonabilità dell’IVA L. n. 289 del 2002 ex art. 12), ha accolto l’appello agenziale sull’unica questione che era residuata all’esito del giudizio di legittimità, ovvero sull’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, escludendo “qualsiasi ipotesi di riduzione, ivi compresa l’applicazione estensiva di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12”, dettato in materia di cumulo giuridico.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio motivazionale sia assoluto, sub specie di motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile ed infondato.

Sotto il primo profilo osserva il Collegio che nell’ambito dell’esposizione del motivo la ricorrente sostiene le doglianze formulate con argomenti unitariamente esposti. Orbene, come già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18021 del 14/09/2016; Cass. n. 21611 del 20/09/2013) sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione con cui si prospettano una pluralità di censure relative ad una medesima questione, ma addirittura prospettano una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate; le formulazioni della specie costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366 bis c.p.c. abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito); dall’altro, ammetterne l’ammissibilità significherebbe affidare alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.

Inoltre, il motivo là dove prospetta un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile per mancata deduzione del fatto storico la cui valutazione i giudici di appello avrebbero pretermesso. Al riguardo va, peraltro, rilevato che, nell’esposizione del mezzo in esame (pag. 6 del ricorso) la ricorrente fa riferimento ad una “omessa e/o insufficiente motivazione” la cui deduzione come vizio motivazionale, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più consentita.

Sotto il secondo profilo deve osservarsi che il dedotto difetto assoluto di motivazione è palesemente infondato avendo la CTR espresso una chiara ratio decidendi spiegando, a torto o a ragione, i motivi per i quali ha ritenuto l’inapplicabilità al caso di specie (omessi versamenti mensili IVA) del cumulo giuridico di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12. E’ infondata anche la dedotta violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale, cui si è correttamente attenuta la CTR, secondo cui “Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perchè questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento” (così, da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8148 del 22/03/2019, Rv. 653340).

in estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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