Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4155 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 09/02/2022), n.4155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21745-2016 proposto da:

F.R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

AFRICA n. 120, presso lo studio dell’avvocato MICHELA SCAFETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA MARIA MASTROVINCENZO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. N. (OMISSIS) DI (OMISSIS), in persona

del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA n. 2, presso ALFREDO

PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO MARCHESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/03/2016 R.G.N. 998/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 17 marzo 2016 la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da F.R.F., dirigente medico della ASL n. (OMISSIS) di (OMISSIS) (in prosieguo: ASL), per l’accertamento del diritto a percepire le differenze di retribuzione maturate, nel periodo dal 21 aprile 2004 al 10 dicembre 2007, per lo svolgimento delle mansioni di direzione di struttura complessa o, in via gradata, per il pagamento della indennità prevista dal CCNL 8 giugno 2000, art. 18, dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, eventualmente a titolo di arricchimento indebito.

2. La Corte territoriale esponeva in fatto che il direttore generale della ASL, con Delib. 15 aprile 2004, aveva affidato le funzioni di direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Vasto alla Dott. M.M., ai sensi del CCNL Integrativo 10 febbraio 2004, art. 16, comma 5, incarico poi revocato con delib. 28 novembre 2007.

3. Dalla prova testimoniale era emerso che la Dott. M. si era recata presso il Presidio Ospedaliero di Vasto in occasioni sporadiche e che la Dott. F. aveva svolto di fatto numerose attività proprie della qualifica di direttore sanitario, adottando atti ed assumendo le relative responsabilità.

4. Tuttavia, la applicabilità dell’art. 2103 c.c. era esclusa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 e, per la dirigenza medica, dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13.

5. Inoltre, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, stabiliva, al comma 1, che la retribuzione dei dirigenti era determinata dai contratti collettivi ed, al comma 3, che il trattamento economico così determinato remunerava tutte le funzioni ed i compiti nonché qualsiasi incarico comunque conferito al dirigente dalla amministrazione di appartenenza.

6. Il CCNL 8 giugno 2000, art. 18, per la dirigenza medica prevedeva in modo specifico la possibilità di affidare in via temporanea un posto dirigenziale vacante ad altro dirigente medico, senza che ciò comportasse l’attribuzione di mansioni superiori.

7. In ogni caso, nella fattispecie il direttore generale aveva affidato la direzione alla Dott. M. e non alla F., ai sensi del CCNL 10 febbraio 2004, art. 16, comma 5; la Dott. F. aveva mantenuto le funzioni vicarie del direttore sanitario che le erano già state attribuite con disposizione di servizio dell’1 agosto 2002. Deponevano in tal senso una serie di provvedimenti sottoscritti dalla F. nella veste di vice-direttore sanitario, dimostrativi della consapevolezza da parte sua delle funzioni vicarie.

8. Pertanto ella non aveva titolo a percepire la indennità di cui al CCNL 8 giugno 2000, art. 18. Inoltre tale indennità era prevista per l’incarico di sostituzione di cui allo stesso art. 18, comma 7, mentre nella specie la sostituzione era stata disposta ai sensi del CCNL 10 febbraio 2004, art. 16, comma 5, che richiamava gli incarichi di sostituzione di cui all’art. 18, comma 8, che non davano titolo alla indennità.

9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza F.R.F., articolato in due motivi di censura, cui la ASL ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 18 CCNL per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, richiamando il principio, enunciato da questa Corte nell’arresto n. 13809/2015, secondo il quale quando la sostituzione del dirigente medico titolare di struttura complessa si protrae oltre l’arco temporale fissato dal CCNL 8 giugno 2000, art. 18, comma 4, e fuori dalle condizioni in esso indicate si configura esercizio di mansioni superiori.

2. Con il secondo mezzo si deduce- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – travisamento ed erronea valutazione delle prove e risultanze processuali; travisamento dei fatti posti a sostegno della decisione, illogicità e carenza di motivazione ex artt. 112 e 116 c.p.c., in riferimento alla statuizione della Corte territoriale che escludeva lo svolgimento dell’incarico di sostituzione.

3. In via pregiudiziale si dà atto della rinuncia di parte ricorrente al ricorso in data 10 novembre 2021, rinuncia ritualmente sottoscritta ex art. 390 c.p.c. e comunicata al difensore della controparte.

4. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione;

5. Le spese si compensano tra le parti in considerazione del motivo della rinuncia medesima (raggiungimento medio tempore di un accordo tra le parti).

6. Non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, essendo la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, non anche per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n. 3542/2017, n. 15996/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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