Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4154 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4154 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2112/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;
– ricorrente CO ntro
DON PELAGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall’avv. Raffaele D’Innella del foro di Bari e con lui elettivamente
domiciliata in Roma, via Panama n. 74, presso lo studio degli avv.ti Gianni
Emilio Iacobelli e Carlo Colapinto;
– controricorrente avverso la sentenza n. 47/9/2010 della Commissione Tributaria regionale
della Puglia depositata il 12/04/2010;
e sul ricorso iscritto al n. 8023/2013 R.G. proposto da

Data pubblicazione: 21/02/2018

DON PELAGIO S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, via Panama n. 74, presso lo studio dell’avv. Carlo
Colapinto che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.
52/6/12 depositata il 6/9/2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6/12/2017 dal Consigliere
Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il difensore della Agenzia delle Entrate Avv. Maria Pia Camasso;
udito il difensore della Don Pelagio s.r.I., Avv. Raffaele D’Innella anche per
delega dell’avv. C. Coiapinto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
iscritto al n. 2112/11 R.G. ed il rigetto del ricorso iscritto al n. 8023/13 R.G.

FATTI DI CAUSA
La società Don Pelagio s.r.l. in data 7.2.08 impugnava, dinanzi alla
Commissione Tributaria provinciale di Bari, l’avviso di recupero di credito
imposta n. RF3CR0200044/2007 emesso dalla Agenzia delle Entrate nel
2007, con il quale era stato parzialmente revocato, per un importo pari ad
euro 115.000,00, il credito calcolato dalla società sulla base del valore delle
opere murarie da essa eseguite su immobile di proprietà di terzi condotto in
locazione, in quanto, secondo l’Amministrazione, dette opere non rientravano
tra i beni agevolabili di cui all’art. 8 della legge 388 del 2000, e con il quale
era stato accertato, per l’anno di imposta 2005, l’utilizzo in compensazione di
un importo in eccedenza rispetto alla misura del credito spettante, pari ad
euro 5.953.669,34.

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domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Nell’anno 2009, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione
dei redditi 2006, presentata per l’anno di imposta 2005 dalla società Don
Pelagio s.r.I., la Agenzia delle Entrate procedeva a nuova iscrizione a ruolo,
ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/73, per indebite compensazioni di
credito di imposta avvenute nell’anno 2005, cui seguiva la emissione di
cartella di pagamento n. 01420090089888675 000, che veniva impugnata

per a) illegittima duplicazione di imposta, in violazione dell’art. 67 del d.P.R.
n. 600/73, atteso che con la cartella di pagamento erano state richieste
somme che avevano già formato oggetto dell’avviso di recupero n.
RF3CR0200044/2007, emesso in precedenza dalla Agenzia delle Entrate, al
quale aveva fatto seguito la cartella di pagamento n. 01420080014590741
0000, b) mancanza di motivazione c) infondatezza della pretesa fiscale.
I ricorsi proposti dalla contribuente avviavano distinti procedimenti.
Con la sentenza n. 105/04/08 la C.T.P. dichiarava la inammissibilità del
ricorso proposto dalla contribuente nel 2008, perché depositato presso la
segreteria della Commissione tributaria oltre il termine perentorio, e con
distinta sentenza n. 43/09/11 accoglieva parzialmente il secondo ricorso
proposto dalla società, con conseguente annullamento della cartella
impugnata limitatamente al recupero del credito di imposta compensato,
ritenendo che la cartella costituiva duplicazione di quella emessa a seguito di
avviso di recupero, poiché l’importo totale delle compensazioni effettuate nel
2005, pari ad euro 6.300.699,00, appariva sia nell’avviso di recupero sia nella
procedura di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi.
Avverso la prima sentenza proponeva appello la Don Pelagio s.r.I., la
quale ribadiva i motivi già fatti valere in primo grado e depositava memorie
conclusive sottolineando, con riguardo al maggior credito di imposta, che la
utilizzazione in compensazione era avvenuta per mero errore e che, resasi
conto dell’errore, aveva richiesto l’annullamento dei modelli F24, ma la
istanza non era stata accolta dall’Agenzia delle Entrate.
La C.T.R. della Puglia accoglieva l’appello proposto dalla Don Pelagio s.r.l.
e l’annullava l’avviso di recupero.

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dalla Don Pelagio s.r.l. dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Bari

Avverso la sentenza n. 43/09/2011 proponeva appello la Agenzia delle
Entrate, ribadendo che la cartella di pagamento impugnata derivava dalla
liquidazione della dichiarazione dei redditi 2005, avvenuta ai sensi dell’art. 36
bis del d.P.R. n. 600/73, e, quindi, a prescindere dal recupero dei crediti di
imposta che, sulla base del controllo sostanziale circa la sussistenza dei
presupposti previsti dalla legge n. 388/2000, svolto nel 2007, erano risultati

La C.T.R. della Puglia, con sentenza n. 52/6/12, accoglieva l’appello
proposto dalla Agenzia delle Entrate e, annullando la decisione impugnata,
confermava la validità della cartella esattoriale gravata, argomentando che
l’atto oggetto di impugnativa evidenziava imposte e contributi dovuti e non
versati, riscontrati in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 2005 effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73,
e sottolineando che il giudice di prima istanza aveva erroneamente deciso
sulla base di valutazioni di merito che riguardavano altra vicenda (l’avviso di
recupero e la relativa cartella di pagamento), in ordine alla quale era ancora
pendente il giudizio.
Avverso le decisioni del Giudice di appello sono stati proposti separati
ricorsi per cassazione; la Agenzia delle Entrate ha iscritto ricorso recante n.
2112/11 R.G., affidandosi a sette motivi, e la società contribuente ha iscritto
ricorso recante n. 8023/13 R.G., affidandosi a tre motivi.
Nel primo giudizio la Don Pelagio s.r.l. ha svolto le proprie difese
depositando controricorso e nel secondo giudizio ha depositato controricorso
la Agenzia delle Entrate.
Entrambe le cause sono state quindi chiamate alla odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione del ricorso iscritto al n.
8023/13 R.G. a quello recante il più antico numero di ruolo, in ragione della
evidente connessione sussistente tra i due giudizi, i cui ricorsi, pur relativi a
sentenze diverse, riguardano atti di recupero di crediti di imposta relativi alla
stessa annualità e, nella prospettazione della società contribuente, costituenti
l’uno la duplicazione dell’altro.

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indebitamente usufruiti.

2. La eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Agenzia delle
Entrate, per violazione dell’art. 369 cod. proc. civ. e dell’art. 366, comma 1,
n. 3 cod. proc. civ., sollevata dalla Don Pelagio s.r.I., è infondata.
2.1. Con riguardo al primo profilo di inammissibilità, deve rilevarsi che la
ricorrente non è tenuta, in ragione della indisponibilità del fascicolo di parte,
che resta acquisito, ex art. 25, secondo comma, del d.lgs. n. 546/92, al

ad un nuovo onere di produzione documentale, risultando a tal fine sufficiente
la richiesta di trasmissione, ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc.
civ., del fascicolo alla segreteria della Commissione Tributaria regionale
(Cass. n. 22726 del 3.11.2011, Cass. n. 16813 del 24/7/2014).
2.2. Quanto, inoltre, all’onere previsto, a pena di inammmissibilità,
dall’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la Don Pelagio s.r.l. ha
eccepito che il ricorso non è rispettoso del principio di autosufficienza, in
quanto l’Agenzia delle Entrate si è limitata ad allegare alcuni atti ed a
riprodurre il contenuto del ricorso di primo grado e del ricorso in appello,
senza trascrivere il contenuto degli altri atti processuali.
La eccezione, anche sotto tale profilo, non è fondata.
Come già statuito da questa Corte, la tecnica di redazione dei cd. ricorsi
“assemblati” o “farciti”, che implica una pluralità di documenti integralmente
riprodotti all’interno del ricorso, senza alcuna rielaborazione sintetica dei loro
contenuti, sicuramente non soddisfa la richiesta di una concisa rielaborazione
delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di
cassazione ed impedisce di cogliere le problematiche della vicenda con
conseguente “mascheramento” dei dati effettivamente rilevanti per le
argomentazioni svolte, sicchè integra un difetto di autosufficienza del ricorso
stesso (Cass. n. 18363 del 18/9/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, i documenti riprodotti nel corpo del ricorso
sono facilmente individuabili e separabili dal restante contenuto del ricorso
ed in ogni caso il collegamento tra gli atti finalizzato alla ricostruzione della
vicenda processuale ed alla articolazione dei motivi esclude il difetto di
autosufficienza del ricorso e delle stesse censure in cui esso è articolato,

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fascicolo d’ufficio del processo svoltosi dinanzi alla Commissione tributaria,

perché i motivi risultano adeguatamente formulati mediante la chiara
enunciazione delle censure proposte (Cass. del 19/5/2017 n. 12641).
2.3. Nel controricorso (pag. 18) la Don Pelagio s.r.l. ha anche eccepito la
inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della statuizione
contenuta nella sentenza della C.T.R. in ordine all’annullamento dei modelli
F24 e, quindi, per intervenuta formazione del giudicato circa la mancata

recuperato dall’Agenzia delle Entrate.
2.4. La eccezione è infondata.
Anche se nella sentenza impugnata si legge <

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