Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4154 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11246-2015 proposto da:

ING LEASE ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA UO FEDERALISMO FISCALE E TUTELA DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5509/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

ING Lease (Italia) s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza n. 5509/14, pronunciata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, nei confronti della Regione Lombardia, in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi per omesso pagamento della tassa automobilistica (anno 2009) relativa ad autoveicoli acquistati e concessi in locazione finanziaria, per avere i giudice di appello affermato che, anche dopo la data dell’entrata in vigore della L. n. 29 del 2009 (15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli è a carico del proprietario e del concedente, così dovendosi interpretare l’art. 7, comma 2, che ha aggiunto nel novero dei soggetti passivi del tributo, gli “usufruttuari acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”.

La Regione Lombardia resiste con controricorso e memoria; anche la ricorrente ha depositato memoria, con allegata documentazione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 2009, art. 5, comma 32, convertito, con modificazioni, nella L. n. 53 del 1982, cosi come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, lett. a), per aver la CTR ritenuto che, anche dopo la data della entrata in vigore della legge di modifica (15 agosto 2009), a tassa regionale di possesso dei veicoli sia a carico del concedente e dell’utilizzatore in solido laddove, invece, sarebbe stato corretto affermare che, da quella data, soggetto passivo della tassa è unicamente l’utilizzatore, con conseguente annullamento degli avvisi impugnati.

La controricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, ed all’uopo ha prodotto copia della Delib. della Giunta Regionale n. XI/1941/19, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto all’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa, per cui le somme portate dagli, stessi non sono più dovute.

Pertanto, sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, va dichiarata la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale nè voluta dalle parti.

Va disposta, inoltre, la integrale, compensazione delle spese di lite in ragione delle obiettive incertezze interpretative della normativa in tema a tassa automobilistica (ingenerate, in particolare, dal D.L. n. 113 del 2016, art. 10, conv. in L. n. 160 del 2016, che ha abrogato la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis, conv. in L. n. 125 del 2015), che per il

passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto), e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13131/2019).

P.Q.M.

La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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