Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4153 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4153 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 19141-2008 proposto da:
DILETTA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE
TRE MADONNE 8 STUDIO MAZZA, presso lo studio
dell’avvocato PIGNATARO PAOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato RONCHI UGO giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
2797

contro

EQUITALIA GET GESTIONE ESATTORIE TESORERIE SPA in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato

in ROMA VIA PANAMA 68,

presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che lo

Data pubblicazione: 21/02/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CUCCHI
BRUNO giusta delega in calce;
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 25/2007 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 24/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato LOMONACO
delega Avvocato PUOTI che ha chiesto il rigetto del
ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

’SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La DILETTA srl proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Pistoia avverso cartella di pagamento notificata il 31-82004, avente ad oggetto somme dovute a titolo di IRPEG ed ILOR per gli anni 1976-1980 in base a sentenza
della Commissione Tributaria centrale depositata il 23-1-2003; a sostegno del ricorso la società sosteneva la
tardività della notifica della cartella ex art. 17 dpr 602/73 o, in subordine, ex art. 19, comma 2, lett. a) d.lgs
n. 12 del 1999.

dell’Agenzia delle Entrate e non del Concessionario.
Con sentenza n. 25 del 24-5-2007 la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva nel merito
l’appello della società; in particolare la CTR rilevava, in primo luogo, che effettivamente, come dedotto
dall’appellante, il ricorso era stato proposto anche nei confronti del concessionario, rimasto contumace; nel
merito osservava, tra l’altro, che, essendo stata depositata la sentenza della CTC il 23-1-2003, doveva
ritenersi tempestiva la notifica délla cartella in questione, avvenuta il 31-1-2004, e quindi entro il termine
biennale (decorrente dalla data in cui l’accertamento era divenuto definitivo) introdotto dalla L. 156 del
2005.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, affidato ad un motivo; resistevano
l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia GET SpA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la società, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis dpr 600
del 1973, art. 17 dpr 602/12973 e dell’art. 28 L. 449/1997, nonché omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia, sosteneva che erroneamente la CTR aveva applicato retroattivamente la L.
156/2005, quando invece la stessa, a carattere fortemente innovativo, non poteva applicarsi alle cartelle
(quale quella in questione) notificate precedentemente all’entrata in vigore della detta legge.
Il ricorso va rigettato.
Va, invero, condiviso il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui il diritto alla riscossione di
un’imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perchè confermato con sentenza
passata in giudicato (come nel caso di specie), non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione
che scandiscono i tempi dell’azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione
generale previsto dall’art. 2953 cod. civ., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la\
riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza (Cass. 5837/2011).

L’adita CTP rigettava il ricorso per carenza di legittimazione passiva, in quanto proposto nei confronti solo

Il ricorso va, quindi, rigettato e, ai sensi dell’art. 384 cpc, va solo corretta, nel senso su indicato, la
motivazione dell’impugnata sentenza, il cui dispositivo è conforme al diritto.
In considerazione del solo recente intervento di questa Corte in argomento, si ritiene sussistano giusti
motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. q. M.

legittimità.
Così deciso in data 9-10-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di

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